Docenti: Master, perfezionamenti, TFA e acquisizione di CFU/CFA rientrano nella detrazione del 19%. Anche se il pagamento è avvenuto con CARTA DEL DOCENTE. Tutte le Info
"La Carta del Docente può essere vista come un “rimborso” ma non è così, in quanto il docente con la Carta ha un determinato potere di acquisto che può scegliere di utilizzare..."

La detrazione IRPEF del 19% riguarda da vicino anche la platea degli insegnanti, in quanto rientrano nelle spese detraibili tutte quelle sostenute per la loro formazione.
Nel dettaglio rientrano :
corsi di laurea;
corsi universitari di specializzazione;
corsi di perfezionamento universitario;
master universitari;
corsi di dottorato di ricerca;
Tirocini Formativi Attivi (TFA);
corsi statali di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l’accesso al ruolo di docente così come previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Parere MUR 10.02.2021, prot. n. 196).
E se queste spese sono sostenute con la Carta del Docente possono essere comunque detratte? La risposta è sì, la spesa può essere portata in detrazione quando viene pagata, anche solo parzialmente, con la Carta del Docente.
Come sappiamo, la detrazione è pari, ordinariamente, al 19% della spesa fiscalmente ammessa. Tuttavia esiste una distinzione tra:
Università statali: la detrazione viene calcolata sulla spesa sostenuta;
Università non statali: la somma sulla quale può essere calcolata la detrazione non può superare i limiti stabiliti annualmente dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
La normativa di riferimento è il Decreto MUR n. 1126 del 31 dicembre 2025, dove viene specificato anche aver pagato una determinata somma non significa necessariamente che l’intero importo possa essere utilizzato per calcolare la detrazione, soprattutto nel caso delle università non statali.
Entriamo nel dettaglio dell’aspetto più interessante della vicenda, ovvero la possibilità di detrarre anche con pagamento effettuato con carta docente: Il principio alla base della detrazione è semplice: gli oneri possono essere detratti quando risultano effettivamente a carico del contribuente. Quindi, se una determinata spesa viene successivamente rimborsata, la detrazione non spetta sulla parte rimborsata. Se invece il rimborso copre soltanto una parte del costo, può essere detratta la parte effettivamente rimasta a carico del contribuente.
Per tale ragione la Carta del Docente può essere vista come un “rimborso” ma non è così, in quanto il docente con la Carta ha un determinato potere di acquisto che può scegliere di utilizzare tra una pluralità di beni e servizi: corsi universitari, master, libri, spettacoli o uno degli altri acquisti consentiti dalla disciplina della Carta. Quando decide di utilizzarlo per pagare un corso universitario, rinuncia ad un altro acquisto ammesso. Per tale ragione il costo può essere considerato a carico del contribuente. Naturalmente resta necessario verificare il limite di spesa fiscalmente detraibile applicabile al corso frequentato, in particolare quando si tratta di un’università non statale.
Ovviamente affinché le spese possano essere detratte tutti i pagamenti devono essere tracciabili e nel caso di utilizzo della Carta del Docente è necessario conservare tutta la documentazione rilasciata dall’università che certifica l’effettiva iscrizione. Questo passaggio è importante in quanto può capitare di non trovare le spese universitarie automaticamente inserite nella dichiarazione precompilata. La presenza o l’assenza di una spesa nella dichiarazione precompilata non basta per capire se possa essere, o non essere, effettivamente detratta. È sempre opportuno verificare la documentazione posseduta oppure rivolgersi al proprio CAF, commercialista o professionista abilitato.
di Natalia Sessa




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