Docenti e ATA, presa di servizio il 1° settembre: la scheda UIL Scuola spiega chi deve presentarsi e chi no
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La scheda UIL Scuola illustra le regole sulla presa di servizio per docenti e ATA, con indicazioni su neoassunzioni, supplenze, trasferimenti, assegnazioni provvisorie, rientri da congedo e...

"PERSONALE OBBLIGATO AD ASSUMERE SERVIZIO IL 1° SETTEMBRE
Docenti neoassunti in ruolo (GAE e procedure concorsuali) e Personale ATA neoassunto in ruolo
Tipologia di contratto: tempo indeterminato.
Decorrenza giuridica: 1° settembre 2026.
Decorrenza economica: 1° settembre 2026.
Stipula del contratto e presa di servizio: 1° settembre 2026.
Sede di servizio: istituzione scolastica assegnata dall’Ufficio Scolastico competente.
Obbligo: la presa di servizio il 1° settembre 2026 è obbligatoria ai fini del perfezionamento del rapporto di lavoro.
Docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo (nomina entro il 31 agosto 2026)
Individuati dalle GPS di I fascia sostegno
Tipologia di contratto: tempo determinato dal 1° settembre 2026 fino al 31 agosto 2027, finalizzato all’immissione in ruolo.
Stipula del contratto e presa di servizio: 1° settembre 2026.
Decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo: 1° settembre 2026.
Decorrenza economica dell’immissione in ruolo: 1° settembre 2027, a seguito della conferma in ruolo.
Sede di servizio: istituzione scolastica assegnata dall’Ufficio Scolastico competente.
Obbligo: la presa di servizio il 1° settembre 2026 è obbligatoria ai fini del perfezionamento del rapporto di lavoro.
Condizione per la conferma in ruolo: superamento dell’anno di formazione e prova e successiva valutazione positiva del comitato di valutazione integrato da un componente esterno nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale entro il 31 agosto 2027.
Nota bene: la conferma in ruolo avviene, di norma, nella stessa istituzione scolastica in cui è stato svolto il servizio, salvo contrazione dell’organico o altre cause previste dalla normativa.
Vincitori del concorso PNRR privi di abilitazione
Tipologia di contratto: tempo determinato dal 1° settembre 2026 al 31 agosto 2027, finalizzato all’immissione in ruolo.
Stipula del contratto e presa di servizio: 1° settembre 2026.
Sede di servizio: istituzione scolastica assegnata dall’Ufficio Scolastico competente.
Obbligo: la presa di servizio il 1° settembre 2026 è obbligatoria ai fini del perfezionamento del rapporto di lavoro.
Condizione: conseguimento dell’abilitazione entro il termine previsto dalla normativa.
Decorrenza giuridica ed economica dell’immissione in ruolo: 1° settembre 2027, subordinatamente al conseguimento dell’abilitazione entro il 31 agosto 2027.
Anno di formazione e prova: si svolge nell’anno scolastico 2027/2028, successivamente alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
Nota bene: fino al conseguimento dell’abilitazione il docente presta servizio con contratto a tempo determinato. Una volta conseguita l’abilitazione entro il termine previsto, il contratto è trasformato a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2027 e il docente svolge l’anno di formazione e prova nell’a.s. 2027/2028.
Individuati dal concorso straordinario bis
Destinatari di un contratto a tempo determinato finalizzato all’immissione in ruolo nell’a.s. 2026/2027.
Tipologia di contratto: tempo determinato dal 1° settembre 2026 fino al 31 agosto 2027, finalizzato all’immissione in ruolo.
Stipula del contratto e presa di servizio: 1° settembre 2026.
Decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo: 1° settembre 2027.
Decorrenza economica dell’immissione in ruolo: 1° settembre 2027.
Sede di servizio: istituzione scolastica assegnata dall’Ufficio Scolastico competente.
Obbligo: la presa di servizio il 1° settembre 2026 è obbligatoria ai fini del perfezionamento del rapporto di lavoro.
Condizione per l’immissione in ruolo: acquisizione dei crediti presso l’Università e superamento dell’anno di formazione e prova entro il 31 agosto 2027.
Nota bene: al termine positivo del percorso, l’immissione in ruolo è disposta, di norma, nella stessa istituzione scolastica in cui è stato svolto il servizio, salvo contrazione dell’organico o altre cause previste dalla normativa.
Docenti confermati in ruolo o che hanno acquisito l’abilitazione dal 1° settembre 2026 (GPS I fascia sostegno, concorso straordinario bis, PNRR)
Contratto nell’a.s. 2025/2026: tempo determinato finalizzato all’immissione in ruolo oppure al conseguimento dell’abilitazione (1° settembre 2025 – 31 agosto 2026).
Presa di servizio per l’a.s. 2026/2027: 1° settembre 2026.
Sede di servizio: la stessa istituzione scolastica nella quale è stato svolto l’anno di formazione e prova o in attesa di conseguire l’abilitazione, salvo contrazione dell’organico o altre cause previste dalla normativa. Qualora il docente abbia ottenuto un’assegnazione provvisoria o un’utilizzazione, la presa di servizio va effettuata nella sede assegnata con tale movimento annuale.
Decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo:
- Concorso straordinario bis: 1° settembre 2026.
- PNRR: 1° settembre 2026.
- GPS I fascia sostegno: 1° settembre 2025.
Decorrenza economica dell’immissione in ruolo concorso straordinario bis, PNRR e GPS I fascia sostegno: 1° settembre 2026.
Condizione: superamento dell’anno di formazione e prova e dell’abilitazione entro il 31 agosto 2026.
Obbligo: la presa di servizio il 1° settembre 2026 e obbligatoria ai fini del perfezionamento del rapporto di lavoro.
Nota bene (GPS 1a fascia sostegno - Concorso straordinario bis): Qualora l’anno di formazione e prova sia stato rinviato (ad esempio per maternità, congedo o altre cause previste dalla normativa), il docente non consegue la conferma in ruolo e prosegue il rapporto di lavoro con un nuovo contratto a tempo determinato per l’a.s. 2026/2027, di norma nella medesima istituzione scolastica, salvo contrazione dell’organico o diversa disposizione dell’Amministrazione. In tale ipotesi non si perfeziona il contratto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2026 e continuano ad applicarsi le disposizioni previste per i docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.
Nota bene (Concorso PNRR): La medesima disciplina si applica anche ai docenti assunti da concorso PNRR che non abbiano conseguito l’abilitazione entro il termine previsto per cause non imputabili alla propria volontà (quali la mancata attivazione o il rinvio dei percorsi universitari) nonché, nei casi espressamente previsti dalla normativa, ai docenti collocati in maternità. Anche in tali ipotesi è sottoscritto un nuovo contratto a tempo determinato per l’a.s. 2026/2027, di norma nella medesima istituzione scolastica, salvo contrazione dell’organico o diversa disposizione dell’Amministrazione.
Docenti assunti nel 2025/2026 con contratto a TD finalizzato al ruolo o all’abilitazione con assegnazione provvisoria o utilizzazione per l’a.s. 2026/2027
Destinatari: docenti assunti con contratto a tempo determinato finalizzato all’immissione in ruolo (GPS I fascia sostegno) o al conseguimento dell’abilitazione (concorso PNRR), che, rispettivamente, hanno superato positivamente l’anno di formazione e prova o hanno conseguito l’abilitazione, beneficiari di assegnazione provvisoria, provinciale o interprovinciale, oppure di utilizzazione per l’a.s. 2026/2027.
Presa di servizio: 1° settembre 2026.
Sede di servizio: istituzione scolastica ottenuta con le operazioni di assegnazione provvisoria o di utilizzazione.
Obbligo: la presa di servizio il 1° settembre 2026 deve essere effettuata direttamente nella scuola assegnata, senza doversi recare preventivamente presso la scuola di titolarità.
Nota bene: Se tali docenti ottengono, per l’a.s. 2026/2027, un’assegnazione provvisoria o un’utilizzazione, la presa di servizio del 1° settembre 2026 deve essere effettuata direttamente nella scuola assegnata, senza doversi recare preventivamente presso la scuola di titolarità. In tali casi, il contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° settembre 2026, è gestito automaticamente dalla scuola di titolarità.
Personale docente e ATA destinatario di un contratto a tempo determinato per l’a.s. 2026/2027
Tipologia di contratto: tempo determinato fino al 30 giugno 2027 o al 31 agosto 2027, a seconda della tipologia di supplenza.
Stipula del contratto e presa di servizio: 1° settembre 2026, qualora l’incarico sia conferito con decorrenza dal 1° settembre 2026.
Decorrenza giuridica ed economica: 1° settembre 2026, qualora l’incarico sia conferito con decorrenza dal 1° settembre 2026.
Sede di servizio: istituzione scolastica individuata nell’atto di conferimento dell’incarico.
Obbligo: la presa di servizio il 1° settembre 2026 è obbligatoria ai fini del perfezionamento del rapporto di lavoro.
Nota bene: l’obbligo riguarda esclusivamente il personale destinatario di un contratto con decorrenza dal 1° settembre 2026.
Rientro nella scuola di titolarità dopo assegnazione, utilizzazione o supplenza
Destinatari: personale docente e ATA che nell’a.s. 2025/2026 ha prestato servizio in assegnazione provvisoria, utilizzazione oppure con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2026 ai sensi degli artt. 47 e 70 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021.
Presa di servizio: 1° settembre 2026.
Sede di servizio: scuola di titolarità .
Obbligo: la presa di servizio il 1° settembre 2026 è obbligatoria.
Nota bene: qualora per l’a.s. 2026/2027 il personale ottenga una nuova assegnazione provvisoria, un’utilizzazione o un nuovo contratto a tempo determinato ai sensi degli artt. 47 e 70 del CCNL, la presa di servizio dovrà essere effettuata direttamente nella scuola di destinazione, senza transitare dalla scuola di titolarità.
docente e ATA che ha ottenuto un trasferimento o un passaggio per l’a.s. 2026/2027
Destinatari: personale docente e ATA interessato da trasferimento, passaggio di ruolo o passaggio di cattedra o di profilo a seguito delle operazioni di mobilità.
Presa di servizio: 1° settembre 2026.
Sede di servizio: istituzione scolastica ottenuta con il movimento, anche qualora coincida con quella presso la quale il personale ha prestato servizio nell’a.s. 2025/2026 (es. trasferimento da posto comune a sostegno nella stessa scuola).
Obbligo: la presa di servizio il 1° settembre 2026 è obbligatoria.
Nota bene: qualora, successivamente al movimento, il personale ottenga un’assegnazione provvisoria, un’utilizzazione o un contratto a tempo determinato ai sensi degli artt. 47 e 70 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021, la presa di servizio dovrà essere effettuata direttamente nella sede assegnata con tali operazioni.
Personale docente e ATA già di ruolo che rientra da congedo o aspettativa
Destinatari: personale docente e ATA già di ruolo la cui assenza per congedo o aspettativa (a qualunque titolo) si è protratta per l’intero anno scolastico 2025/2026 o per parte di esso, comunque fino al 31 agosto 2026.
Presa di servizio: 1° settembre 2026.
Sede di servizio: scuola di titolarità o, se diversa, la sede assegnata a seguito di trasferimento, passaggio, assegnazione provvisoria o utilizzazione per l’a.s. 2026/2027.
Obbligo: la presa di servizio il 1° settembre 2026 e obbligatoria, salvo che il periodo di assenza prosegua senza soluzione di continuita per effetto di un nuovo titolo legittimante (ad esempio proroga dell’aspettativa o del congedo oltre il 31 agosto).
Personale docente e ATA che rientra da particolari posizioni di stato o di servizio
Destinatari: personale docente e ATA già di ruolo che, al termine dell’a.s. 2025/2026, rientra nella sede di titolarità o nella sede assegnata per l’a.s. 2026/2027 a seguito della cessazione di particolari posizioni di stato o di servizio (ad esempio comando, collocamento fuori ruolo, utilizzazione presso altre amministrazioni, assegnazione presso enti o altre fattispecie previste dalla normativa).
Presa di servizio: 1° settembre 2026.
Sede di servizio: scuola di titolarità oppure la diversa sede ottenuta a seguito di trasferimento, passaggio, assegnazione provvisoria o utilizzazione.
Obbligo: la presa di servizio il 1° settembre 2026 è obbligatoria.
Nota bene: qualora la posizione di stato o di servizio prosegua senza soluzione di continuità anche nell’a.s. 2026/2027 in forza di un nuovo provvedimento dell’Amministrazione, non è dovuta la presa di servizio presso l’istituzione scolastica.
Personale docente e ATA che ha ottenuto una nuova sede ma si trova in congedo, aspettativa o altra assenza con rientro in servizio successivo al 1° settembre
Destinatari: personale docente e ATA che, con decorrenza 1° settembre 2026, ha ottenuto un trasferimento o un passaggio in una nuova scuola ma, presso la scuola di precedente titolarità , è stato collocato in congedo, aspettativa o altra assenza la cui durata si protrae oltre il 1° settembre.
Presa di servizio: In via ordinaria, il personale che ottiene una nuova sede è tenuto ad assumere servizio il 1° settembre presso la scuola di destinazione. Tuttavia, qualora alla medesima data sia ancora in corso un congedo, un’aspettativa o altra assenza regolarmente autorizzata, non è necessario interrompere tale periodo di assenza per effettuare la presa di servizio.
Effetti: Il congedo, l’aspettativa o l’altra assenza già concessi continuano infatti a produrre i propri effetti anche nella nuova sede di titolarità . La nuova scuola acquisirà automaticamente la posizione giuridica del dipendente attraverso il sistema informativo e, pertanto, il personale è esonerato dalla presa di servizio il 1° settembre.
Nota bene: È comunque consigliabile contattare la nuova scuola per comunicare di essere attualmente in congedo, aspettativa o altra assenza e indicarne la data di scadenza, così da agevolare i necessari adempimenti amministrativi.
Personale docente e ATA in servizio presso istituzioni scolastiche interessate da dimensionamento
Il personale docente e ATA in servizio presso istituzioni scolastiche interessate da operazioni di dimensionamento con decorrenza 1° settembre 2026 deve attenersi alle indicazioni fornite dalla nuova istituzione scolastica e dall'Ufficio scolastico territorialmente competente.
In linea generale, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità e gli adempimenti amministrativi connessi al dimensionamento sono gestiti direttamente dall'Amministrazione.
Tuttavia, qualora il dimensionamento comporti la costituzione di una nuova istituzione scolastica (ad esempio a seguito di fusione con attribuzione di un nuovo codice meccanografico), la nuova scuola può richiedere al personale di effettuare la presa di servizio il 1° settembre, secondo le modalità che saranno comunicate.
Si consiglia pertanto al personale interessato di verificare preventivamente le indicazioni fornite dalla nuova istituzione scolastica o dall'Ufficio scolastico competente, così da adempiere correttamente agli eventuali obblighi previsti.
DOCENTI GIÀ DI RUOLO CHE NON RIENTRANO IN NESSUNA DELLE CASISTICHE PRECEDENTI
D. I docenti già di ruolo che non rientrano in nessuna delle situazioni sopra descritte devono recarsi a scuola il 1° settembre 2026?
R. No
I docenti già di ruolo che non sono tenuti ad assumere servizio in quanto non interessati da una nuova nomina, da un trasferimento, da un passaggio, da un rientro o da altra fattispecie che comporti la presa di servizio non hanno alcun obbligo di presentarsi a scuola il 1° settembre 2026.
Resta fermo che il docente dovrà essere presente qualora per tale data siano stati regolarmente convocati il Collegio dei docenti o altre attività funzionali all’insegnamento previste dal Piano annuale delle attività, deliberato dal Collegio dei docenti e predisposto dal dirigente scolastico ai sensi del CCNL. Ne consegue che non può ritenersi legittima una disposizione che imponga indistintamente a tutti i docenti già di ruolo della scuola una generica "presa di servizio" il 1° settembre, in assenza di una specifica situazione giuridica che la renda necessaria. Diverso è il caso della partecipazione ad attività collegiali regolarmente calendarizzate, che costituisce un ordinario obbligo di servizio e non una presa di servizio.
DIFFERIMENTO DELLA PRESA DI SERVIZIO
Quando è consentito
La presa di servizio può essere differita in presenza di un giustificato motivo, come ad esempio una malattia o altre situazioni non imputabili alla volontà dell’interessato. In tali casi e possibile differire sia l’effettiva assunzione in servizio sia la decorrenza economica del contratto.
QUANDO COMPORTA LA DECADENZA DALLA NOMINA
In assenza di un valido e documentato motivo, la mancata assunzione di servizio, per il personale che deve perfezionare il rapporto di lavoro (es. docente neoassunto in ruolo), determina la decadenza dalla nomina ottenuta.
INCOMPATIBILITÀ E DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE
Il personale che deve perfezionare il rapporto di lavoro, al momento della presa di servizio è tenuto a dichiarare di non avere altri rapporti di lavoro pubblici o privati incompatibili con l’impiego scolastico e di non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalla legge. Qualora emerga una situazione di incompatibilità dopo la sottoscrizione del contratto, il dirigente scolastico è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti, fino all’annullamento del rapporto di lavoro se l’incompatibilità non può essere rimossa.
Attività assolutamente incompatibili
Non possono essere svolte contemporaneamente al rapporto di lavoro nella scuola:
attività commerciali o imprenditoriali;
incarichi o rapporti di lavoro presso altre pubbliche amministrazioni, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
Attività subordinate ad autorizzazione
Possono essere svolte solo previa autorizzazione dell’amministrazione, tra cui:
esercizio di libere professioni;
incarichi professionali esterni;
collaborazioni retribuite non espressamente escluse dalla normativa.
Attività consentite senza autorizzazione
Non richiedono autorizzazione preventiva:
collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e opere dell’ingegno;
incarichi per i quali e previsto esclusivamente il rimborso delle spese documentate;
altre attività espressamente escluse dal regime delle incompatibilità .
Per questo motivo è opportuno verificare preventivamente la propria posizione prima della presa di servizio.
Cosa non è consentito per il personale neo immesso in ruolo o a tempo determinato finalizzato al ruolo
Differire l’intero anno scolastico per concludere attività incompatibili già in essere. Richiedere, al momento della presa di servizio, aspettative finalizzate a:
proseguire un diverso rapporto di lavoro;
completare o superare il periodo di prova presso altra amministrazione o altro datore di lavoro.
Nota bene: Solo dopo la costituzione del rapporto di lavoro e in assenza di incompatibilità accertate potranno essere valutate eventuali richieste di aspettativa previste dalla normativa vigente.
Situazioni di incompatibilità esistenti al momento della nomina
Particolare attenzione deve essere prestata alle situazioni di incompatibilità esistenti al momento della nomina sia per il personale neo assunto a tempo indeterminato che a tempo determinato:
Se il docente, all’atto dell’individuazione per l’assunzione, svolge un’attività lavorativa incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della scuola, è tenuto a rimuovere tale situazione prima della presa di servizio.
Qualora la cessazione dell’attività incompatibile richieda tempi tecnici, è opportuno che l’interessato si rapporti tempestivamente con il dirigente scolastico della sede assegnata, al fine di concordare un ragionevole differimento della presa di servizio necessario a perfezionare la cessazione del rapporto incompatibile.
Non è invece possibile accettare la nomina e mantenere l’attività incompatibile chiedendo preventivamente un’aspettativa finalizzata a proseguire un altro rapporto di lavoro. A tale scopo non possono essere utilizzati né l’aspettativa per motivi di lavoro prevista dall’art. 18 del CCNL 2006/2009 né gli istituti disciplinati dall’art. 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Tali istituti possono eventualmente essere richiesti solo dopo la regolare costituzione del rapporto di lavoro e l’effettiva assunzione in servizio, sempre che sussistano i presupposti previsti dalla normativa vigente e che non vi siano situazioni di incompatibilità ancora in essere.
Nota bene: L’incompatibilità deve essere rimossa prima della presa di servizio e non può essere superata attraverso una preventiva richiesta di aspettativa.
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO SENZA ASSUNZIONE EFFETTIVA DEL SERVIZIO
In alcune particolari situazioni è possibile perfezionare il rapporto di lavoro e sottoscrivere il contratto senza assumere immediatamente servizio.
Maternità e interdizione per gravi complicanze della gravidanza
La lavoratrice che si trovi in interdizione anticipata per gravi complicanze della gestazione oppure in congedo obbligatorio di maternità può sottoscrivere il contratto e differire la presa di servizio. In tali casi deve comunicare tempestivamente la propria situazione al dirigente scolastico e presentare la documentazione sanitaria richiesta. Il contratto produce regolarmente i suoi effetti giuridici ed economici e non è richiesta la presenza fisica in servizio. L’amministrazione non può rifiutare il perfezionamento del rapporto di lavoro.
Dottorato di ricerca, borse di studio e assegni di ricerca
Il personale già impegnato in un dottorato di ricerca, titolare di una borsa di studio o beneficiario di un assegno di ricerca può sottoscrivere il contratto di assunzione e chiedere contestualmente il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio oppure in aspettativa senza assegni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Anche in questo caso il rapporto di lavoro si perfeziona regolarmente senza la necessita di assumere immediatamente servizio presso la sede assegnata".
SCHEDA UIL SCUOLA
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