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Docente: 5.700 euro per ferie cancellate d’ufficio, un risarcimento dovuto. Anief, azione illegittima: "l'indennità sostitutiva è un diritto inalienabile"

"Esaminato il ricorso, il giudice del lavoro ha accolto le lamentele del docenti ricordando, innanzitutto, che “sul punto la Cassazione con Ordinanza n.14268/2022 del 5.5.2022 ha ... "

Le ferie del personale precario non si possono polverizzare con un atto d’ufficio unilaterale: vanno utilizzate o monetizzate, a meno che il dirigente scolastico non abbia formalmente chiesto di fruirle nei tempi consentiti.Un insegnante, una volta terminate le sue supplenze, fino al 30 giugno, svolte tra il 2017 e il 2024, si è visto cancellare con un semplice click numerosi giorni di ferie e festività soppresse, in media tra i 15 e i 25 per anno scolastico, ha presentato ricorso con Anief e ottenuto giustizia: il giudice del lavoro di Roma ha dato piena ragione alla linea dei legali operanti per il giovane sindacato, risarcendo il docente con 5.700 euro più gli interessi nel frattempo maturati.

Il docente ha fatto osservare che l’amministrazione scolastica “gli ha negato il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie” di ben sei supplenze annuali, “sul presupposto che tutti i giorni in cui non si svolgono le lezioni, ma che rientrano comunque nel periodo - compreso tra l’8-10 giugno e il 30 giugno - destinato alle attività didattiche, sarebbero da considerare automaticamente come giorni di ferie”. Da parte sua, “il Ministero convenuto con memoria del 17.10.2025” è intervenuto “ribadendo il legittimo operato dell’amministrazione e rilevando come lo stesso docente non avesse provato di non aver usufruito delle ferie, per le quali si richiede l’indennità sostitutiva, onere che spetta in ogni caso al ricorrente”.

Esaminato il ricorso, il giudice del lavoro ha accolto le lamentele del docenti ricordando, innanzitutto, che “sul punto la Cassazione con Ordinanza n.14268/2022 del 5.5.2022 ha stabilito che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.


Nella sentenza, inoltre, viene spiegato che “la Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 ( rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo”. 

Sempre la Corte di Giustizia europea ha spiegato che “il datore di lavoro deve sempre “assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto; a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”. 

Infine, il giudice ha ricordato che “le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. 21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all'indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva…”. 

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che "dalle aule giudiziarie sta emergendo una certezza: è illegittimo cancellare le ferie dei dipendenti precari della scuola, senza avere invitato gli stessi lavoratori a fruirne. L’ha detto in modo chiarissimo la Corte di Cassazione: l'indennità sostitutiva delle ferie non godute è un ‘diritto inalienabile’ e in quanto tale è soggetto ‘a prescrizione decennale” poiché “viene considerata elemento della retribuzione retributiva e indennitaria, quindi di natura cosiddetta ‘mista’”.

Il sindacato Anief invita i docenti interessati a rivolgersi al sindacato per l’eventuale presentazione del ricorso, così da ottenere il risarcimento delle ferie mai utilizzate. I dipendenti precari o ex precari della scuola che hanno sottoscritto nell’anno corrente o negli ultimi anni una supplenza a tempo determinato, con scadenza 30 giugno, possono approfondire la propria situazione attraverso la sezione Anief più a loro vicina oppure aderire direttamente al ricorso Anief attraverso l’apposita pagina online.

di LA REDAZIONE







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