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DIMISSIONI VOLONTARIE DEL PERSONALE DOCENTE: COME COMPORTARSI?


Anche docenti e personale ATA possono presentare le proprie dimissioni volontarie.


La norma di cui all'articolo 1 del DPR 28/4/1998, n.3511 prevede che il docente possa presentare dimissioni in corso d'anno a far data dal 1° settembre dell'anno successivo ovvero per il successivo anno scolastico.


Resta però necessario rispettare il tempo di preavviso previsto dall’articolo 23 del CCNL scuola del 2007, al fine di poter garantire la continuità delle attività didattiche.


In tutti i casi in cui il contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

  • 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;

  • 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;

  • 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.


Questo doppio binario normativo prevede in entrambi i casi il rispetto di un preavviso a tutela delle attività didattiche, una volta rispettato il periodo di preavviso le dimissioni, seppur successive al termine ultimo ordinario per la comunicazione delle cessazioni – di norma 31 marzo, con decorrenza 1 settembre verranno registrate con la causale CS11 – cessazione dal servizio per dimissioni volontarie. Anche nel caso in cui il docente dia il preavviso previsto, dovrà prestare servizio sino al termine certamente delle lezioni e delle attività in presenza e il rapporto di lavoro cesserà dal 1° settembre.


Qualora il docente pretenda le dimissioni immediate, ovvero una decorrenza diversa dal 1 settembre, si suggerisce di attivare la procedura di decadenza e di risolvere il rapporto per decadenza, dopo che la scuola abbia preso atto della volontà del dipendente di lasciare il servizio. Le dimissioni verranno registrate con la causale CS07 – decadenza dall’impiego.


Nel caso in cui invece il dipendente abbandoni il servizio senza giustificato motivo, il Dirigente scolastico valuterà se il comportamento assunto dal docente sia passibile di procedimento disciplinare e il Dirigente trasmetterà gli atti all’UCPD.

di VALENTINA ZIN


contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it



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