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Contratto ATA, dalla retribuzione delle ore aggiuntive alle regole sul part-time: le richieste della UIL

51 minuti fa
Tempo di lettura: 3 min

Le proposte presentate all’ARAN puntano a evitare che esigenze di servizio e vincoli contrattuali penalizzino il personale. In discussione recuperi, riconoscimento del fine settimana e...

Una scuola distribuisce il lavoro su cinque giorni, un supplente completa l’orario settimanale, un dipendente accumula ore autorizzate che non riesce a recuperare. Situazioni diverse, unite da una domanda: come garantire che l’organizzazione del servizio non si traduca in una perdita per chi quel lavoro lo ha svolto?


Da questa esigenza nascono alcune delle proposte presentate dalla UIL Scuola per il personale ATA, illustrate il 9 settembre 2026 al tavolo tecnico ARAN sulla parte normativa del contratto. Il sindacato propone di intervenire sul riconoscimento delle prestazioni e sulle possibilità di impiego, con misure che interessano personale di ruolo, precari e lavoratori a tempo parziale. Si tratta di proposte in discussione, non di nuove disposizioni già operative.

Il lavoro svolto deve avere un riconoscimento

Il caso delle ore aggiuntive riguarda anzitutto ciò che accade dopo la prestazione. Il dipendente ha lavorato oltre l’orario, con regolare autorizzazione, ma le necessità della scuola possono impedirgli di concedere il riposo compensativo.

La UIL chiede una procedura che eviti di lasciare irrisolta questa situazione: fino a quattro mesi per utilizzare i recuperi maturati e, se il servizio lo impedisce, l’individuazione di un periodo alternativo. 


Quando il recupero resta impossibile per esigenze dell’amministrazione, la richiesta è che venga corrisposta la retribuzione. Il mancato riposo, in altre parole, non dovrebbe cancellare il valore della prestazione.

Per i precari, il problema del riconoscimento ha un’altra forma: quella dei giorni che seguono il completamento dell’orario settimanale. La UIL propone che la domenica, della quale richiama il diritto al pagamento previsto dal contratto, venga conteggiata anche nell’anzianità di servizio.

La stessa impostazione viene estesa al sabato nelle scuole aperte su cinque giorni. Se l’intero orario settimanale è stato completato, il sindacato chiede il riconoscimento anche di quella giornata. La settimana corta non dovrebbe quindi essere, per il personale a termine, un motivo di penalizzazione.


Un altro problema riguarda le opportunità di lavoro. Essere assunti su uno spezzone e scegliere il part-time dopo l’immissione in ruolo sono condizioni differenti: secondo la UIL, il contratto deve tenerne conto quando disciplina l’accesso agli incarichi aggiuntivi.

La richiesta è di rivalutare il divieto di svolgere attività aggiuntive continuative per il personale a tempo parziale, verificandone la compatibilità con l’orario effettivo. A questo si accompagna la proposta di chiarire nel CCNL il completamento dell’orario presso più istituzioni scolastiche, alle condizioni previste per il profilo della medesima Area.


Il tema degli spezzoni riguarda anche gli ATA di ruolo che intendono accettare un incarico a tempo determinato in un altro profilo o Area. Nel resoconto ufficiale dell’incontro, la UIL chiede di consentire questa possibilità anche su orario non intero. Propone inoltre di tutelare espressamente il rientro nella posizione di provenienza quando il nuovo incarico termina per errori amministrativi o per cause non imputabili al dipendente.

Regole più precise per programmare il lavoro

Il lavoro non si tutela soltanto retribuendo le ore svolte. Serve anche dare ai dipendenti la possibilità di organizzare il proprio tempo, conoscendo in anticipo turni e variazioni di servizio. Per questo il sindacato domanda che i cambiamenti di turno siano comunicati con congruo preavviso e motivati da necessità organizzative, salvo urgenze e imprevisti. Chiede inoltre di escludere esplicitamente il frazionamento dell’orario giornaliero.

Per il part-time, la certezza delle regole interessa anche il conteggio di malattia, congedi parentali e altre assenze, da precisare in base all’articolazione orizzontale, verticale o mista.

Sul secondo lavoro, invece, occorre chiarire quando sia necessaria l’autorizzazione e quando basti la comunicazione, nel rispetto delle norme sulle incompatibilità.

Le richieste investono infine il periodo di prova: condizioni definite per rinnovi e proroghe e criteri più chiari nelle valutazioni relative alla malattia. Il filo comune è rendere esplicite nel contratto le garanzie del dipendente, riducendo gli spazi per applicazioni differenti tra una scuola e l’altra.

di Leandro Castagna

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