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Concorso straordinario per l'insegnamento della religione cattolica, FAQ sui titoli da indicare e sulle dichiarazioni da rendere nella fase di presentazione delle domande

"Sul sito istituzionale del MIM sono state pubblicate le FAQ recanti alcune precisazioni sui titoli da indicare e sulle dichiarazioni da..."

Sul sito istituzionale del MIM sono state pubblicate le FAQ recanti alcune precisazioni sui titoli da indicare e sulle dichiarazioni da rendere nella fase di presentazione delle domande. Nella nota leggiamo quanto segue: "al fine di consentire a codesti Uffici di procedere con la gestione e valutazione delle domande di partecipazione, si forniscono le seguenti indicazioni, precisando al contempo che non rileva, ai fini della valutazione, l’eventuale presenza dello stesso titolo in più punti dell’Intesa del 28 giugno 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175.

1) Indicazioni per la convalida delle istanze dei candidati al concorso IRC per la scuola dell’infanzia e primaria A) Con riferimento ai titoli di qualificazione professionale che devono essere ritenuti validi a partire dall’Intesa del 1985, si rappresenta che l’anno di servizio nell’insegnamento della religione cattolica non è costitutivo della validità del titolo e, pertanto, il titolo è valido a prescindere dalla dichiarazione resa sull’anno di servizio. Qualora il candidato abbia dichiarato l’anno di servizio ai fini della validità del titolo, gli Uffici avranno cura di inserire il suddetto anno tra i titoli di servizio al fine della successiva attribuzione del punteggio da parte delle commissioni giudicatrici. Ad esempio, se il candidato, in possesso del diploma accademico di magistero in scienze religiose, ha dichiarato nel titolo d’accesso l’anno di servizio 2008/09, l’Ufficio dovrà inserire tale anno tra i titoli di servizio valutabili. L’anzidetta problematica si presenta, prevalentemente, per i seguenti titoli:

a) Diploma accademico di magistero in scienze religiose;

b) Diploma di scienze religiose;

c) Diploma di scienze religiose + Laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano;

d) Diploma di scuola secondaria superiore + almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI.

B) Con riferimento ai titoli per i quali l’anno di servizio è costitutivo della validità dei medesimi (titoli validi con un anno di servizio tra il 2007 e il 2012), gli Uffici avranno cura di:

  • accertare che l’anno di servizio dichiarato sia effettivamente utile alla validità del titolo;

  • in caso negativo, verificare che tra gli anni di servizio inseriti nella sezione “titoli di servizio” sia presente l’anno di servizio necessario a validare il titolo: in tale ipotesi l’anno di servizio costitutivo della validità del titolo andrà inserito in sostituzione dell’anno di servizio dichiarato; l’anno di servizio precedentemente dichiarato dal candidato andrà inserito tra i titoli di servizio. Ad esempio, se il candidato, in possesso del diploma di istituto magistrale, ha dichiarato nel titolo d’accesso l’anno di servizio 2016/17, l’Ufficio dovrà verificare la sussistenza, tra i titoli di servizio, dell’anno compreso tra il 2007 e il 2012 e, in caso affermativo, dovrà riportarlo nelle dichiarazioni rese per il titolo d’accesso. Conseguentemente, l’anno di servizio 2016/17 andrà eliminato dalla dichiarazione sui titoli d’accesso e inserito tra i titoli di servizio.


L’anzidetta problematica si presenta per i seguenti titoli:

a) Diploma quadriennale di istituto magistrale o titolo di studio quinquennale appositamente riconosciuto equivalente a seguito dell'attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell'art. 278 del D.Lgs. 297/94, valido quale titolo di accesso alla scuola primaria e alla scuola dell’infanzia;

b) Diploma triennale di scuola magistrale o titolo di studio quinquennale appositamente riconosciuto equivalente a seguito dell'attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell'art. 278 del D.Lgs. 297/94, valido quale titolo di accesso alla scuola dell’infanzia;

c) Diploma di laurea in scienze della formazione primaria;


C) Con riferimento ai titoli di baccalaureato, licenza o dottorato in scienze ecclesiastiche orientali, liturgia, diritto canonico, storia ecclesiastica, l’anno di servizio nell’insegnamento della religione cattolica non è costitutivo della validità del titolo e, pertanto, il titolo è valido a prescindere dalla dichiarazione resa sull’anno di servizio. Qualora il candidato abbia dichiarato l’anno di servizio ai fini della validità del titolo, gli Uffici avranno cura di inserire il suddetto anno tra i titoli di servizio al fine della successiva attribuzione del punteggio da parte delle commissioni giudicatrici.


Indicazioni per la convalida delle istanze dei candidati al concorso IRC per la scuola secondaria di I e di II grado

A) Con riferimento ai titoli di qualificazione professionale che risultano validi sin dall’Intesa del 1985, si rappresenta che l’anno di servizio nell’insegnamento della religione cattolica non è costitutivo della validità del titolo e, pertanto, il titolo è valido a prescindere dalla dichiarazione resa sull’anno di servizio. Qualora il candidato abbia dichiarato l’anno di servizio ai fini della validità del titolo, gli Uffici avranno cura di inserire il suddetto anno tra i titoli di servizio al fine della successiva attribuzione del punteggio da parte delle commissioni giudicatrici. Ad esempio, se il candidato in possesso del baccalaureato in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche ha dichiarato nel titolo d’accesso l’anno di servizio 2009/10, l’Ufficio dovrà inserire tale anno tra i titoli di servizio valutabili.

L’anzidetta problematica si presenta, prevalentemente, per i seguenti titoli:

a) Diploma accademico di magistero in scienze Religiose;

b) Attestato di compimento del regolare corso di studi in un seminario maggiore;

c) Baccalaureato in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche;

d) Diploma di scienze Religiose + Laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano;

e) Diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana + Laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano;

f) Dottorato in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche;

g) Licenza in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche.


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di ISABELLA CASTAGNA




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