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CONCORSO STRAORDINARIO BIS: LE PRECISAZIONI DI USR SARDEGNA SULLA PROCEDURA


L’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna ha provveduto a pubblicare in data 20 febbraio 2023 la Nota N. 3074 avente come oggetto ‘D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022 – “Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9- bis, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021” – Precisazioni sulla procedura e avviso inerente alle plurime istanze di accesso agli atti non suscettibili di essere accolte”.

Nella nota viene precisato che la procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59 comma 9 bis del decreto-legge n. 73/2021, bandita con D.D. n. 1081 del 06.05.2022, ha previsto unicamente una graduatoria di soli vincitori, nessun rilievo riconoscendo, dunque, ai candidati ‘idonei’.

Ciò emerge chiaramente dalla disposizione normativa di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale n. 108 del 2022, a tenore del quale “ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all’articolo 10”.

Del resto, la procedura straordinaria di interesse è stata indetta “per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020”: in tal senso ha disposto l’art. 59 comma 9 bis del decreto-legge n. 73/2021.

Ne discende che - continua la nota - nella detta procedura, non può discorrersi di candidati idonei né, tantomeno, riconoscersi rispetto alla posizione di soggetti non utilmente collocati nella graduatoria di merito un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza di qualsiasi atto che li riguardi. Per le ragioni esposte, tutte le istanze di accesso volte a conoscere il punteggio o comunque atti concernenti la posizione di candidati non utilmente inseriti nella graduatoria dei vincitori devono intendersi respinte. Del pari non meritevoli di accoglimento sono le richieste di ostensione dell’elenco dei candidati non vincitori.


di VALENTINA ZIN

contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it


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