Secondo la bozza, il decreto si articola nella prova scritta, nella orale e nella valutazione titoli
Per la partecipazione al concorso per l’ insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, quali titoli accademici e scientifici sono valutati?
Sarà il Consiglio Superiore della pubblica istruzione a valutare il decreto che andrà a disciplinare i concorsi per l’ accesso ai ruoli del personale docente relativamente all’ insegnamento dell’ educazione motoria. Pertanto, si attende la pubblicazione ufficiale .
Secondo la bozza di decreto, il concorso si articola in:
prova scritta;
prova orale;
valutazione titoli.
La graduatoria di merito regionale è predisposta graduando ciascun candidato secondo il punteggio conseguito nelle prove e nella valutazione dei titoli; essa comprende i soli vincitori di concorso, ossia coloro i quali rientrano nel numero dei posti banditi.
I titoli accademici e scientifici valutabili sono i seguenti:
Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto: per ciascun titolo P. 12,50
Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel DM n. 42/2009: per ciascun titolo P. 12,50
Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all’articolo 16 della legge n. 240/2010: per ciascun titolo P. 12,50
Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51/6 della legge n. 449/1997 ovvero dell’articolo 1/14 della legge n. 230/2005 ovvero dell’articolo 22 della legge n. 240/2010: per ciascun titolo P. 12,50
Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM: per ciascun titolo P. 12,50
Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica/magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso al concorso: P. 7,50
Laurea triennale, diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso alla laurea specialistica o magistrale di cui al punto precedente o al titolo utilizzato per l’accesso al concorso: P. 3,75
Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo): P. 3,75
Titolo di specializzazione sul sostegno (per ciascun titolo): P. 5
Titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell’articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all’insegnamento in CLIL in un paese UE: P. 3,75
Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al DDG n. 6/2012 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto successivo: P. 2,5
Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera, conseguite ai sensi del DM 7 marzo 2012, prot. 3889, esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto (viene valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera): livello C1 P. 3,75; livello C2 P. 5
Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale: per ogni titolo P. 1,25 (si valutano al massimo tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici)
Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all’articolo 3/2 e all’allegato A al DM n. 92/2016: P. 3,75.
di ISABELLA CASTAGNA
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