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Collaboratori scolastici, cambio dei bambini e compenso aggiuntivo: quando spetta?

1 giorno fa
Tempo di lettura: 2 min

L’assistenza igienica rientra nel profilo professionale, ma non dà automaticamente diritto a un’indennità. Il contratto disciplina anche il rapporto con...

Un collaboratore scolastico che assiste un bambino nell’uso dei servizi igienici o nel cambio del pannolino può ricevere un compenso aggiuntivo? La risposta dipende dalla distinzione tra mansioni del profilo e incarico specifico: sono aspetti collegati, ma non coincidono.

Assistenza igienica: un compito del profilo

L’Allegato A del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024 include tra le specifiche professionali del collaboratore scolastico l’assistenza agli alunni nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.

Un orientamento applicativo dell’ARAN del 5 novembre 2024 chiarisce che questa attività può comprendere anche la pulizia, il lavaggio e il cambio dei pannolini. L’Agenzia precisa che il contratto ha definito meglio compiti già ricondotti al profilo, senza introdurre una nuova mansione.

Questo, però, non significa che ogni intervento di assistenza dia automaticamente diritto a un’indennità. L’articolo 54 del CCNL prevede incarichi specifici quando, per esigenze della scuola, vengono affidati compiti che comportano responsabilità ulteriori, rischio o disagio rispetto alle attività ordinarie.

L’incarico deve essere formalizzato e il compenso viene stabilito attraverso la contrattazione d’istituto, nei limiti delle risorse disponibili. Il contratto indica tra le attività da sostenere quelle legate all’assistenza agli alunni, compresi i bambini della scuola dell’infanzia e gli alunni con disabilità.


Che cosa cambia con la posizione economica

La posizione economica non impedisce alla scuola di assegnare un incarico specifico. Il contratto, però, consente alla contrattazione d’istituto di prevedere che l’indennità per quell’incarico sia assorbita in tutto o in parte, fino a concorrenza del valore della posizione economica già percepita.

Non è quindi corretto dire che il compenso aggiuntivo spetti sempre per intero, né che la posizione economica lo escluda automaticamente: occorre verificare che cosa prevede l’accordo integrativo della scuola. La contrattazione per il 2022-2024 continua a richiamare l’articolo 54 e demanda alla sede nazionale la definizione dell’indennità per l’assistenza agli alunni. Per capire se a un collaboratore spetta un’indennità, dunque, non basta considerare il cambio o l’assistenza prestata. Vanno controllati l’incarico assegnato, il piano delle attività e il contratto integrativo d’istituto, che definisce criteri e compensi.


di Leandro Castagna


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