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Carta docente: supplenza annuale fino al 30 giugno vale 500 euro, conferma del giudice di Velletri. Anief invita a ricorso

Il giudice del lavoro di Velletri ribadisce che il diritto ai 500 euro per supplenze annuali è sancito dal contratto e dalla Costituzione. Anief consiglia ai docenti che non hanno ancora presentato...


"Dire no alla formazione del personale insegnante precario è sbagliato: la Carta del docente va anche ai supplenti. Il concetto è stato ribadito dal tribunale di Velletri, sezione Lavoro, che ha dato ragione ai legali operanti per Anief impegnati a difendere un insegnante che ha voluto presentare ricorso gratuito con il giovan sindacato, dopo che lo scorso anno scolastico, il 2024-25, ha svolto una supplenza annuale – dal mese di ottobre fino al successivo 30 giugno - senza vedersi assegnare i 500 euro della carta elettronica per l’aggiornamento riservata al personale di ruolo.


Il giudice del lavoro ha spiegato che “il CCNL di comparto prevede che l’amministrazione scolastica è tenuta a fornire gli strumenti, le risorse e le opportunità che garantiscano la formazione in servizio di tutto il personale docente, senza fare alcuna distinzione fra il personale docente di ruolo e il personale docente non di ruolo. La giurisprudenza maggioritaria – si legge ancora nella sentenza di Velletri - ha chiarito, riguardo alla questione controversa in questa sede, che la limitazione ai soli docenti di ruolo della previsione di una forma di sostegno economico correlata alla formazione professionale costituisce una palese

discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, in collisione con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., poiché attua un illegittimo “sistema di formazione a doppia trazione” (cioè una formazione differenziata all’interno del corpo docente a seconda della diversa durata contrattuale dell’impiego), “[da un lato] quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e [dall’altro] quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”.

Il tribunale laziale ha quindi ricordato che “mella stessa prospettiva si è espressa anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea, che – facendo applicazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/03/1999, di cui alla Direttiva 1999/70/CE (la quale stabilisce che “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” e che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.


Sempre il giudice del lavoro di Velletri ha anche rammentato che sulla questione Carta docente ai precari è anche “intervenuta, in argomento, la Suprema Cortedi Cassazione “che – in linea di sostanziale continuità con la giurisprudenza sopra citata – ha fornito ulteriori chiarimenti sul punto e stabilito” una serie di “principi di diritto, tra cui quello che “la Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.


Infine, lo stesso giudice ha scritto che, ancora più di recente, “la Suprema Corte (cfr. Cass., ord. 19/03/2024, n. 7254) che – nell’escludere la necessità di procedere a un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea al fine di chiarire se sussistano ulteriori ipotesi di incarichi temporanei di docenza dai quali discende (per effetto dell’applicazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/03/1999, allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione Europea) il diritto alla “Carta del docente” prevista dalla normativa nazionale – ha riconfermato l’orientamento di cui alla pronuncia sopra ricordata (cfr. Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n. 29961) e precisato altresì che il diritto in questione non deriva dall’avvenuto svolgimento di più periodi di servizio non di ruolo che, sommati, sono pari ad almeno 180 giorni (non applicandosi, nella materia in esame, né il combinato disposto dell’art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell’art. 11, co. 14, della L. n. 124/1999 né la previsione di cui all’art. 527 co. 2 del D. Lgs. n. 297/1994)”.


In conclusione, alla luce di tutto questo, per il giudice del lavoro di Velletri “nel caso di specie, in base alla documentazione in atti risulta che nell’a.s. 2024/2025 la parte ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente a tempo determinato, a partire dal 14.10.2024 al 30.06.2025 (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente). Dall’applicazione, rispetto al caso di specie, dei principi giurisprudenziali da ultimo stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n. 29961, cit.) deriva quindi che la parte ricorrente ha diritto – in riferimento all’a.s. 2024/2025 (nel quale ha prestato, in qualità di docente non di ruolo, con incarico annuale fino al termine dell’a.s. o fino al termine delle attività di didattiche) – al pagamento dei buoni di spesa per la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione professionale del docente (c.d. “Carta del docente”) di cui all’art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i. e al D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, per un totale di euro 500,00”.


Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, spiega che “anche a Velletri il giudice del lavoro, di fronte ad un nostro ricorso per la mancata assegnazione della Carta docente nei confronti di un lavoratore supplente, non ha potuto fare altro che adottare quanto previsto dalle decisioni indiscutibili e motivate della Corte di Cassazione, dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia Europea, e prima ancora dal contratto di lavoro e dalla Costituzione. Di fatto, presentando ricorso gratuito i legali Anief si chiede che tali principi vengano adottati, con conseguente risarcimento completo della somma illegittimamente negata dall’amministrazione per via di una norma, contenuta nella Legge 107/15, che ha incredibilmente ignorato i docenti precari”.


LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI VELLETRI

P.Q.M.

- disapplicato l’art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i., nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo, con incarico fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività scolastiche,

dall’erogazione della c.d. “Carta del docente” ivi prevista, dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere l’erogazione dei relativi buoni di spesa per la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione professionale del docente in riferimento all’a.s. indicato in motivazione, per un importo complessivamente pari a euro 500,00;

- per l’effetto, condanna la parte convenuta a emettere, in favore della parte ricorrente, i predetti buoni di spesa, nella misura sopra indicata, tramite le modalità previste dall’art. 5, del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015;

- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 260,00, oltre accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e CPA), da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.



di LA REDAZIONE





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