Carta docente precari, 2.000 euro a docente supplente con quattro supplenze annuali: il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglie ricorso Anief
- La Redazione

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Carta docente precari: il giudice del lavoro accoglie il ricorso Anief e condanna il Ministero al risarcimento per una docente con quattro supplenze annuali svolte tra il 2018 e il 2022.

"Anche a Santa Maria Capua Vetere il tribunale del lavoro accoglie il ricorso Anief per allargare agli insegnanti non di ruolo la Carta del docente: in questo caso, la ricorrente chiedeva di essere risarcita per le quattro supplenze annuali svolte tra il 2018 e il 2022. Ed ha ottenuto in toto proprio ciò che rivendicava: “complessivi euro 2.000,00, oltre interessi come per legge”, come riportato nella sentenza.
Sono, come prassi, diverse le motivazioni che hanno portato il giudice del lavoro a condannare l’amministrazione al risarcimento del docente. Innanzitutto, si legge nella sentenza, “il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sull’annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, ha rilevato che è costituzionalmente illegittimo alla luce dei precetti di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost., un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ha così evidenziato che tali previsioni regolamentari determinano non solo una evidente discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, ma anche una lesione al principio di buon andamento della P.A. che impone la necessità di garantire qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti”.
Quindi, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ricordato che sulla questione Carta del docente da assegnazione ai precari c’è stata anche “la pronuncia della CGUE (ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), secondo la quale il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
Concludendo, il giudice del lavoro del Tribunale campano ha deciso che alla luce delle indicazioni giunte prima dal Consiglio di Stato e poi dalla Corte di Giustizia europea “deve ritenersi arbitraria l’esclusione del docente precario dal beneficio in questione sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale, laddove sia accertato dal giudice nazionale che il lavoratore alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450)”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “ancora una volta le espressioni giudiziarie del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia europea sulla Carta del docente da assegnare anche i precari diventano decisive in sede di valutazione da parte dei giudici del lavoro. Anche a Santa Maria Capua Vetere, la sentenza non lascia alcun dubbio: presentare ricorso gratuito presentato dai legali Anief specializzati in legislazione scolastica, senza fare passare più di cinque anni dal contratto da impugnare, è una richiesta lecita che ha alte possibilità di essere accolta”.
LE CONCLUSIONI DEL TAR DEL LAZIO
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra
eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente, XXXX XXXX, alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
- per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, alla attribuzione alla ricorrente della carta elettronica del docente nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva – pari a complessivi euro 2.000,00, oltre interessi come per legge, dalla maturazione sino al soddisfo;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.511, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge; da distrarsi in favore dei difensori della parte ricorrente.
di LA REDAZIONE



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