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Carta docente, ANIEF: "I docenti PRECARI hanno il dovere di aggiornarsi e quindi hanno pieno diritto di essere trattati alla stregua dei colleghi insegnanti già di ruolo". 1.000 euro ad un insegnante

"Sulla Carta del docente da dare ai precari, ancora una volta fanno la differenza i pareri della Corte di ... "


Sulla Carta del docente da dare ai precari, ancora una volta fanno la differenza i pareri della Corte di Giustizia europea, del Consiglio di Stato e della Cassazione: lo ha ribadito il giudice del lavoro di Piacenza che ha in questo modo risposto favorevolmente al ricorso prodotto dai legali Anief in difesa di un insegnante che ha svolto due supplenze negli ultimi due anni senza vedersi assegnare i 1.000 euro invece dati a chi lavora a tempo indeterminato.


Nella sentenza di Piacenza si legge che “valorizzando il fatto che dalle norme interne (in particolare l’art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l’art. 63 e l’art. 1 L. n. 107/2015) emerga il principio secondo cui la formazione dei docenti è ‘obbligatoria, permanente e strutturale’”la Corte di Giustizia UE “ha affermato quindi che non vi può essere una discriminazione nel riconoscimento di tale beneficio, basata sulla sola durata contrattuale del rapporto e vista l’identità di mansioni e funzioni svolte, competenza e professionalità richieste e in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento, con conseguente violazione della clausola 4 dell'accordo quadro da parte della norma interna che disponga in senso contrario”.


Inoltre, il giudice del tribunale di Piacenza ha ricordato che “con la sentenza n. 1842/2022 è intervenuto sul punto anche il Consiglio di Stato, rilevando che “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.


“Per l’effetto – si legge ancora nella sentenza di Piacenza - è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente. Il quadro giurisprudenziale sopra delineato, integralmente confermato dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, deve trovare applicazione al caso in esame, non essendovi evidenza alcuna che possa giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari”.


“A ciò consegue l’accoglimento della domanda e l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 con la conseguente condanna del Ministero convenuto a mettere a disposizione del docente detta carta (o strumento equipollente) per poterne fruire nel prosieguo e nel rispetto dei vincoli di legge”, conclude il tribunale del lavoro di Piacenza.    

Secondo il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico, “sta diventano quasi pleonastico commentare questo genere di sentenze, perché sono oramai governate da un comune denominatore: la posizione dominante della Corte di Giustizia Europea, del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, secondo cui i docenti precari hanno il dovere di aggiornarsi e quindi hanno pieno diritto di essere trattati alla stregua dei colleghi insegnanti già di ruolo. Da alcune ultime sentenze risulta che questo concetto è applicabile anche ai docenti sottoscrittori di contratto ‘breve e saltuario’ continuativo, con almeno 150-180 giorni di supplenza per anno scolastico: anche loro, come i precari con supplenza annuale fino al termine dell’attività didattica, hanno grosse possibilità di recuperare fino a 3.500 euro di card per la formazione più interessi, per l’annualità in corso e le cinque precedenti. Per provarci basta presentare ricorso gratuito con Anief, semprefacendo attenzione a non superare i cinque anni dalla sottoscrizione del contratto a termine”, conclude Pacifico.


CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI PIACENZA

P.Q.M.

Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici come indicati in parte motiva, per l’importo di € 500,00 annui e condanna la parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;

- condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida complessivi in euro 500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore dei difensori antistatari.


di LA REDAZIONE



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