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Carta docente, a Belluno 1.500 euro al maestro che ha stipulato supplenze brevi e continuative anche con poche ore a settimana: bastano per avere accesso alla card per l’aggiornamento

"Per accedere alla carta del docente i precari possono svolgere anche supplenze di tipo breve, a patto che... "


Per accedere alla carta del docente i precari possono svolgere anche supplenze di tipo breve, a patto che siano continuative, e con orario settimanale ridotto. Lo ha ribadito il giudice di Belluno dando ragione ai legali dell’Anief che hanno difeso un docente di scuola primaria che ha sottoscritto tra il 2020 e il 2023 numerosi contratti di supplenza breve senza ricevere un euro per l’aggiornamento professionale: nella sentenza, il maestro è stato indennizzato con “l’importo complessivo di € 1.500,00” da assegnare “tramite il sistema della Carta elettronica”, a cui aggiungere “interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”.


Nella sentenza è stato ricordato che “con recente decisione, il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l’obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell’Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che: “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.


“Alla luce di tali decisioni, nonché della recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023), alla quale si fa qui espresso riferimento anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., che ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo per sia per il personale a tempo indeterminato che per quello impiegato a tempo determinato, e che trova riscontro nel corrispondente obbligo di formazione da parte dell’Amministrazione convenuta – di natura  contrattuale – e che questo Giudice condivide e fa proprie, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121 e seguenti L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di servizio svolto in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso, ritenendosi sul punto infondata la deduzione da parte dell’amministrazione resistente secondo la quale il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici, ritenendosi sul punto che non possa apporsi in via amministrativa un termine finale di utilizzo del beneficio”.


Nello specifico, ha ancora riportato il giudice di Belluno, “l’art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai sili insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine

delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l’affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.


Inoltre, ha ancora scritto il giudice del lavoro del tribunale Veneto, “la Suprema Corte ha richiamato, dal lato datoriale, la natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all’inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), concludendo che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all’ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”.


Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “il Consiglio di Stato, la Corte di Giustizia Europea e la Corte di Cassazione hanno pienamente dimostrato che chi ha scritto la Legge 107 del 2025 ha introdotto giustamente il bonus per la formazione e l’aggiornamento da 500 euro l’anno, ma ha maldestramente dimenticato il personale non di ruolo. Per recuperare fino a 3.500 euro più interessi non rimane che presentare ricorso gratuito con Anief per chiedere dal giudice del lavoro l’accreditamento delle somme dovute e che causa di un errore nella Legge 107/2015 non sono state inizialmente assegnate. Sempre facendo attenzione a non cadere nella trappola della prescrizione prevista dalla legge”.


LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI BELLUNO

P.Q.M.

Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 69/2023 promossa da XXXXX XXXXX contro il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, l’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO e l’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI BELLUNO, (C.F.: 80004910255), in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:

1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui

relativo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni

scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della

parte ricorrente l’importo complessivo di € 1.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica, oltre

interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta

attribuzione;

2) Condanna il Ministero convenuto a rifondere alla parte ricorrente – e per lei ai procuratori costituiti,

che si sono dichiarati antistatari- le spese di lite, che liquida in € 1.313,00 per compenso di avvocato,

oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 49,00.



di LA REDAZIONE



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