Carta del Docente, il Tribunale di Verona ribadisce il diritto anche dei supplenti: sì al bonus per annuali, sostegno e assenze dal servizio
Il Tribunale di Verona ribadisce il diritto alla Carta del Docente anche per i supplenti annuali, compresi i docenti di sostegno privi di specializzazione e nei periodi...

La mancanza della specializzazione sul sostegno e le numerose assenze accumulate durante l’anno non fanno venir meno il diritto alla Carta del Docente. Lo ha stabilito il Tribunale del lavoro di Verona, accogliendo il ricorso presentato dai legali dell’Anief per una docente che aveva svolto una supplenza annuale nell’anno scolastico 2024/25.
Il Ministero dovrà accreditarle 500 euro sulla Carta elettronica, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La decisione riguarda il caso esaminato, ma richiama gli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di giustizia europea.
Il diritto per gli incarichi al 30 giugno e al 31 agosto
Il primo punto affrontato dal Tribunale riguarda la durata del contratto. Nella sentenza si ricorda che “la Corte di Cassazione (v. supra, sub n.1) ha posto il principio di diritto secondo il quale la “Carta” spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999” e la superiore lettura è risultata robustamente avallata dai principi posti dalla Corte europea (CGUE 3.7.25), la quale ha escluso dal novero degli elementi rilevanti ai fini di comparabilità col servizio del personale assunto a tempo indeterminato “la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto” (sia nel senso di estensione necessitata annuale sia nel senso di non necessità di riscontrare un orario di insegnamento a tempo pieno)”.
La verifica, precisa il Tribunale, deve basarsi su elementi concreti e non sulla sola tipologia del contratto.
“La comparabilità – ha scritto ancora il giudice del lavoro - non può che essere misurata su basi oggettive e, dunque, attraverso la verifica dello svolgimento su base annua da parte del docente precario della stessa prestazione lavorativa (nella stessa scuola, per la stessa durata e nella stessa classe di concorso) che avrebbe svolto il suo omologo assunto a tempo indeterminato (od assunto a tempo determinato con unico contratto avente scadenza al 31 agosto), dovendosi evitare un trattamento ingiustificatamente differenziato di situazioni del tutto comparabili quantitativamente e qualitativamente.
Si ritiene, allora, che la Carta Docenti debba essere riconosciuta in misura piena anche ai docenti che, in virtù del conferimento di plurime supplenze temporanee, prestino servizio tendenzialmente continuativo sino al termine delle attività didattiche o delle lezioni”.
La specializzazione sul sostegno non è indispensabile
Nel caso esaminato, il Ministero aveva contestato anche la mancanza del titolo di specializzazione per il servizio prestato sul sostegno. Un’obiezione che il Tribunale non ha accolto. Nella sentenza si legge che “non potrebbe in ogni caso accogliersi la eccepita mancanza di titolo di specializzazione per i servizi prestati su posto di sostegno: la Corte di Cassazione ha chiarito, nei sensi di cui al principio di diritto sub n.2) sopra richiamato, che il bonus spetta “Ai docenti di cui al punto 1” (e la parte ricorrente vi rientra senza dubbio per quanto detto) i quali “siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”.
L’assenza della specializzazione, quindi, non basta a escludere dal beneficio chi è inserito nelle graduatorie e ha ricevuto regolarmente un incarico.
Le assenze non cancellano il beneficio
Neppure il numero delle assenze registrate durante l’anno scolastico è stato considerato sufficiente per negare i 500 euro. “Quanto alla deduzione dell’esistenza di numerose assenze dal servizio per il periodo in esame – ha scritto il giudice del lavro -, si rileva che il diritto alla erogazione del contributo economico per la formazione deve essere riconosciuto anche negli anni scolastici in cui il docente rimanga assente per malattia, interdizione dal lavoro per la tutela della salute della lavoratrice, astensione obbligatoria, congedo parentale, congedo per assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità e malattia (cfr. in tal senso Tribunale di Verona, sentenza 69/2023 del 9.2.2023, RG 1178/2022). Si tratta di una situazione equiparabile a quella dei docenti di ruolo, rispetto ai quali, difatti, tali cause di sospensione dal servizio non sono considerate motivi ostativi alla erogazione del ‘bonus’”.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Verona ha riconosciuto alla ricorrente il diritto a ricevere 500 euro per l’anno scolastico 2024/25. Ha inoltre condannato il Ministero all’attivazione della Carta, al pagamento della maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria e alla rifusione delle spese processuali, quantificate in 283,80 euro, oltre agli accessori previsti.
La pronuncia ribadisce dunque che il diritto alla formazione non può essere negato esclusivamente per la natura temporanea del contratto, per la mancanza della specializzazione sul sostegno o per assenze che non impediscono l’erogazione del beneficio ai docenti di ruolo.
di La Redazione
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