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Carta del docente, il Tribunale di Reggio Emilia riconosce 1.000 euro a una precaria con contratti al 30 giugno

1 ora fa
Tempo di lettura: 3 min

"La decisione riguarda una docente che ha lavorato in Emilia-Romagna negli anni scolastici 2023/24 e 2024/25: riconosciuti..."

"Le supplenze fino al 30 giugno, come tutte quelle fino al 31 agosto o al termine delle lezioni, comportano sempre il pagamento della Carta del docente: lo ha ribadito il tribunale del lavoro di Reggio Emilia nell’esaminare un ricorso condotto dai legali Anief in difesa di una insegnante, che ha svolto servizio in Emilia Romagna negli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 a seguito di contratti con scadenza 30 giugno.


Il giudice ha dato ragione alla docente ricorrente, poiché, ha spiegato nella sentenza, “la Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di euro 500,00 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica”.


Il tribunale di Reggio Emilia ha aggiungo che “la CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l’art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l’art. 63 e l’art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale”.

Il giudice del lavoro ha quindi ricordato che “la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha enunciato il seguente principio di diritto: ‘La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero’”.



Dunque, il giudice del lavoro ha scritto che “i principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Pertanto – si legge ancora nella sentenza di Reggio Emilia -, la domanda deve trovare accoglimento e il Ministero va condannato a riconoscere l’utilizzo della carta docente per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta”, per un importo complessivo di 1.000 euro più gli interessi maturati.



“La sentenza di Reggio Emilia – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – conferma che quella di produrre ricorsi gratuiti gestiti dai legali Anief specializzati in diritto scolastico sta diventando una buona prassi che in alta percentuale produce benefici al ricorrente con tanto di interessi. Come sta accadendo con migliaia di cause che hanno portano, grazie ai pareri e alle sentenze ‘madre’ prodotti da Corti di alto rango, al recupero della Carta del docente, illegittimamente negata agli insegnanti precari”.


LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA


P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide:

- dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all’art. 1 comma 121, L n. 107/2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, con riferimento agli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, per un importo di euro 1.000,00 a favore di XXX XXX, oltre interessi sino al soddisfo;

- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente, con

distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio che si liquidano in euro 21,50 per esborsi ed euro 258,00 per spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.


di La Redazione


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