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Ore buca nell’orario dei docenti, non esiste un limite nazionale: quando si può chiedere una modifica

2 ore fa
Tempo di lettura: 2 min

La normativa nazionale non stabilisce un tetto preciso. L’orario, però, deve rispettare i criteri adottati dalla scuola e non penalizzare sempre gli stessi insegnanti.

Diciotto ore di lezione possono essere distribuite in modo molto diverso. C’è chi ha un orario compatto e chi, invece, entra alla prima ora, esce all’ultima e accumula diverse ore buca durante la settimana.

Il disagio pesa soprattutto sui docenti pendolari, costretti spesso a rimanere nei pressi della scuola. Ma quante ore buca possono essere assegnate?

La normativa e il contratto nazionale non prevedono un limite massimo. Questo non significa, però, che l’orario possa essere formulato arbitrariamente. Il dirigente scolastico (D.Lgs. 165/01) deve tenere conto delle esigenze didattiche e organizzative e dei criteri generali stabiliti all’interno dell’istituto.

Il D.Lgs. 297/1994 assegna compiti distinti agli organi della scuola:

  • il Consiglio di istituto, secondo l’articolo 10, indica i criteri generali per la formazione dell’orario;

  • il Collegio dei docenti, in base all’articolo 7, formula le proposte tenendo conto di quei criteri;

  • il dirigente scolastico, nell’esercizio delle proprie competenze, predispone l’orario definitivo.

Molte scuole prevedono nei propri criteri un’equa distribuzione delle ore buca, arrivando talvolta a fissare un limite interno di una o due finestre settimanali. La contrattazione integrativa può inoltre disciplinare eventuali compensi collegati a particolari forme di flessibilità, ma non esiste un’indennità nazionale riconosciuta automaticamente a chi ha più ore buca.

Laboratori, palestre, compresenze, docenti in servizio su più scuole e rapporti part-time possono rendere inevitabili alcune finestre. La loro distribuzione dovrebbe comunque risultare il più possibile equilibrata.

Durante una normale ora buca il docente non è in servizio, non ha compiti di vigilanza e può uscire dall’edificio, purché rientri in tempo per la lezione successiva. Se, invece, la scuola gli impone di restare a disposizione o gli assegna una sostituzione o un’altra attività, quel periodo non può più essere considerato una semplice ora libera.


La sentenza della Cassazione n. 17511 del 2010, spesso richiamata sull’argomento, non stabilisce che ogni ora buca debba essere pagata. Il principio riguarda il tempo del quale il lavoratore non può disporre liberamente perché funzionale alla prestazione, come nel caso di determinati spostamenti tra sedi.

Prima di contestare l’orario è opportuno verificare se sia ancora provvisorio e conoscere i criteri adottati dalla scuola.

Se le ore buca risultano eccessive o distribuite in modo squilibrato, il docente può presentare al dirigente una richiesta scritta e motivata, indicando anche la distanza dalla sede e proponendo una possibile modifica.

La condizione di pendolare non garantisce automaticamente un orario compatto. Se però non sono stati rispettati i criteri deliberati dall’istituto, è possibile chiedere l’intervento delle RSU o di un’organizzazione sindacale.

di La Redazione


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