Carta del docente: fino a 3.500 euro, basta il ricorso al TAR per sbloccare i pagamenti
- La Redazione

- 3 giorni fa
- Tempo di lettura: 3 min
Carta del docente, nuova pronuncia favorevole per un docente. Con il ricorso si possono ottenere fino a 3.500 euro più interessi e rimborso spese...

"Sempre più insegnanti ricorrono con successo al Tar a causa del mancato pagamento della somma stabilita in sede di tribunale del lavoro, per via della mancata assegnazione nei loro confronti della carta del docente. Così è andata anche per un docente che ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), per chiedere l’esecuzione del cosiddetto “giudicato” di una sentenza emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro in data 11.09.2023.
Anche in questo caso, è bastato produrre istanza al Tar per ottenere il riconoscimento del bonus atteso da tempo. Il giudice amministrativo regionale ne ha preso atto e deciso, di conseguenza, “di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione dell’avvenuto pagamento delle somme dovute da parte del Ministero. Secondo consolidata giurisprudenza – si legge ancora nella sentenza del Tar -, la declaratoria di cessazione della materia del contendere opera “quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato”, essendo “decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito”, per cui “il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite” (Cons. Stato, sez. V, n. 1390/2024)”.
“Sulla base dei principi in materia di soccombenza virtuale – ha scritto ancora il Tar del Lazio - è necessario apprezzare l’astratta fondatezza della domanda, “valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali” (Cons. Stato, sez. III, n. 5001/2022). Nel caso in esame l’astratta valutazione della fondatezza della domanda conduce ad un esito positivo, in quanto il soddisfacimento del credito è avvenuto solo dopo l’instaurazione del presente giudizio”.
Alla luce di tutto questo, “il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente in misura pari ad euro 400,00 (quattrocento/00) oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori, dichiaratisi antistatari”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “le sentenze dei Tar sui ritardati pagamenti delle somme relative alla Carta del docente confermano che il ricorso gratuito presentato dai legali Anief specializzati in legislazione scolastica alla resa dei conti porta i frutti sperati: essere risarciti con somme che arrivano a 3.500 euro più interessi, anche se a distanza di tempo e dopo due sentenze, una del giudice del lavoro e l’altra del Tribunale amministrativo regionale, è comunque un risultato apprezzabile. Invitiamo – conclude Pacifico - a rivolgersi al nostro sindacato per valutare se vi sono le condizioni per tentare la via del risarcimento”.
LE CONCLUSIONI DEL TAR DEL LAZIO
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente in misura pari ad euro 400,00 (quattrocento/00) oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
di LA REDAZIONE



.jpg)
.jpg)


















%20(2).jpg)
.jpg)

%20(2).jpg)






















.jpg)
Commenti