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Carta del docente, anche ai supplenti brevi: il Tribunale di Tivoli riconosce 1.500 euro richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE

2 ore fa
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La Carta del docente viene riconosciuta ai supplenti brevi dal Tribunale di Tivoli per tre anni scolastici, sulla base dei principi...

I docenti che svolgono supplenze brevi possano avere un’esigenza di formazione ancora maggiore” ed hanno quindi anche loro ad avere la Carta del docente: lo ha scritto la Corte di Giustizia con la sentenza del 3 luglio 2025, (causa C-268/24, Lalfi), statuendo che per natura del lavoro, condizioni di lavoro e condizioni di impiego, i docenti precari titolari di incarichi di supplenza breve di cui all’art. 4, co. 3 della l. 124/99 sono comparabili, ai sensi dell’accordo quadro e della stessa giurisprudenza eurounitaria, ai docenti a tempo indeterminato.


A riprendere la posizione della Corte di Giustizia europea è stato il Tribunale del lavoro di Tivoli, nell’esaminare un ricorso presentato dai legali Anief a tutela di un insegnante a cui è stato negato il diritto al riconoscimento del bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

Nella sentenza viene ribadito che Corte di Giustizia con la sentenza del 3 luglio 2025, (causa C-268/24, Lalfi), “ha posto l’accento in particolare sull’identità di compiti e di doveri in capo a tali docenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato, l’identità dei doveri nei confronti degli alunni, l’identità degli obblighi formativi, squalificando il criterio della didattica annua individuato dalla Cassazione come sotteso alla ratio legis in quanto tale criterio, traducendosi in una discriminazione basata unicamente sulla durata dell’incarico, non risponderebbe ed anzi contraddirebbe gli obiettivi della Direttiva 1999/70 e dell’Accordo Quadro”.


Inoltre, la Corte ha specificato che “nonostate la discrezionalità degli stati nella scelta di perseguire un dato scopo in materia di politica sociale e di occupazione, l’esclusione dei docenti titolari di supplenze brevi e saltuarie dal beneficio della carta docenti non sarebbe una misura concreta, necessaria ed adeguata allo scopo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica annua, poiché dall’identità di funzioni svolte deriva che i docenti precari partecipano della programmazione della didattica annua, mediante la relativa attuazione, al pari dei docenti di ruolo che costituiscono. Sempre il giudice del tribunale di Tivoli ha spiegato che la “disparità di trattamento” tra personale di ruolo e precario “si pone in potenziale contrasto con i principi comunitari espressi nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007” e altre).



La Corte di Giustizia UE ha quindi “assunto a parametro l’art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l’utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo”.


“Il comma 2 prevede che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», “ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”, come sottolinea la Corte (sent. 29961/2023 cit.). In questi casi, la Corte ritiene che il riferimento alla didattica annua sia univocamente enunciato, trattandosi di supplenze destinate a protrarsi fino alla fine dell’anno scolastico su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché sussistono le esigenze di formazione in relazione all’interesse dei discenti su tale orizzonte temporale valorizzate dal legislatore nel disciplinare l’ambito di applicazione del beneficio della carta docenti. Deve pertanto, in tali casi, rimuoversi la discriminazione rispetto ai docenti a tempo indeterminato”.


Il giudice del lavoro, nel condannare l’amministrazione al pagamento dei 1.500 euro di Carta del docente, ha anche ricordato che “la normativa nazionale si pone inoltre in potenziale contrasto con l’art. 6 dell’accordo quadro, laddove sancisce che “nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei

lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”.


Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, si è soffermato su un aspetto che sta prevalendo nelle sentenze della Carta del docente da assegnare anche ai precari: “dai giudici del lavoro è sempre più insistente l’orientamento di investire il datore di lavoro, in questo caso lo Stato, del ruolo di responsabile della formazione del suo personale, in questo contesto composto da docente. Se viene meno, come è accaduto a seguito della dimenticanza del legislatore del personale non di ruolo nell’accesso alla Carta del docente, è evidente che si sono create le premesse per una discriminazione bella e buona. Pertanto – conclude Pacifico - consigliamo tutti coloro che non l’hanno ancora fatto, di aderire ai ricorsi gratuiti gestiti dai legali Anief per vedersi assegnata la card per l’aggiornamento professionale anche per gli ultimi 5 anni”.


LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI TIVOLI

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. XXX r.g.: accerta il diritto della parte ricorrente alla assegnazione della Carta del Docente prevista dall’art. 1, comma 121, legge 107/2015 in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;

per l’effetto, condanna il Ministero resistente a provvedervi;

condanna il Ministero resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1.314,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge ed oltre al contributo unificato versato, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

di La Redazione


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