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Carta del docente ai supplenti, se il Ministero non paga dopo il giudicato interviene il Tar: 60 giorni all’amministrazione, poi il commissario ad acta per l’esecuzione

Il Tar conferma l’obbligo per l’amministrazione di dare esecuzione alle sentenze sulla Carta del docente: in caso di inadempienza entro 60 giorni scatta la nomina del commissario ad acta per procedere ai pagamenti dovuti ai supplenti

"Il Ministero non risarcisce il supplente che ha vinto il ricorso per avere la Carta del Docente? Nessun problema, ci pensa il Tar.

Ed anche con una procedura molto veloce, dando all’amministrazione soli 60 giorni di tempo per il pagamento e se i soldi non dovessero ancora arrivare entro ulteriori due mesi sarà il commissario ad acta, il direttore generale dell’Usr Lazio, a provvedere in modalità esecutiva.


Così sta andando nei Tribunali amministrativi regionali di tutta Italia, così è andata anche in quello del Lazio, dove una sentenza sulla mancata assegnazione della Carta del Docente passata in giudicato non ha mai avuto seguito: per avere i 2.500 euro individuati dal giudice del lavoro, frutto di cinque supplenze svolte a partire dal 2017, è servita una seconda azione giudiziaria, anche questa vincente.

Tecnicamente, ha scritto il Tar, con la sentenza scatta “l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe nei termini detti, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.


In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente”.



“I Tribunali amministrativi regionali – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - confermano, di fatto, che presentare ricorso gratuito con Anief per estendere la Carta del docente ai precari è una procedura intelligente per rivendicare un diritto leso. Infatti, alla fine della fiera la giustizia prevale. E giungono anche i risarcimenti.


Certamente, occorre avere pazienza, sempre facendo attenzione a non fare passare più di cinque anni dal contratto sottoscritto. Dalla parte di chi fa ricorso, ci sono i pareri del tutto favorevoli del Consiglio di Stato, della Corte di Giustizia europea e della Cassazione, tutti concordi nel dire che il legislatore nel 2015 ha dimenticato che anche il personale precario della scuola ha pieno diritto ad aggiornarsi professionalmente”.


LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,

per l’effetto:

- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel

termine di 60 giorni notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della

presente sentenza;

- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;

- rigetta ogni ulteriore domanda;

- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

di La Redazione





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