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CARTA DEL DOCENTE, A VELLETRI 2.500 EURO PIÙ INTERESSI AL SUPPLENTE PERCHÈ SVOLGE UN "LAVORO IDENTICO O SIMILE" AGLI INSEGNANTI DI RUOLO

"La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro..."



La parità dei diritti dei lavoratori non può passare in subordine quando si parla di formazione del personale: lo ricorda il Tribunale del lavoro di Velletri che nell’accogliere il ricorso prodotto dai legali Anief in difesa di un insegnante supplente per cinque annualità, tra il 2017 e il 2022, ha accordato allo stesso 2.500 euro di Carta del docente “oltre interessi legali e rivalutazione”, condannato il Ministero a più di 1.000 euro di spese processuali e motivato la decisione citando la recente sentenza della Cassazione sull’allargamento della card a tutti i dipendenti a tempo determinato fino al termine delle lezioni.



“La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine”, aveva scritto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023, testo riportato nella sentenza di Velletri. Il giudice del lavoro, inoltre, non ha potuto fare a meno di ricordare la posizione favorevole ai precari anche Corte di Giustizia dell’Unione europea che con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021 “ha ritenuto che, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato”.


Quindi, “la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. E' allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”.



Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “oramai non c’è giorno che la sentenza della Corte di Cassazione sulla Carta del docente da dare ai supplenti non venga citata da un tribunale italiano: è il segnale evidente che il legislatore su questo fronte abbia introdotto una norma discriminante che a questo punto va cancellata il prima possibile. Nel frattempo, rimane indispensabile presentare ricorso gratuito con Anief per recuperare fino a 3.000 euro di mancata assegnazione della Carta docente essendo coscienti che si tratta solo di presentare l’istanza e attendere non molto tempo per vedersi accreditata la somma illegittimamente negata dall’amministrazione con tanto di interessi maturati”.



LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI TIVOLI

P.Q.M.

Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,

accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio della Carta docente previsto e disciplinato dall’art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 per gli aa.ss. 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e per l’effetto ordina al M.I.M. di attivare in favore della parte ricorrente la Carta docente su cui sarà accreditata la somma complessiva di € 2.500,00, pari ad euro 500,00 annui, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all’art. 16, 6° comma L. n. 412/1991 con decorrenza da ciascun anno di riferimento;

condanna il MIM al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 1.000,00 oltre spese generali e oltre Iva e cpa come per legge, oltre spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.

Così deciso in Velletri, 16.1.2024

Il Giudice




di LA REDAZIONE


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