Carta del docente, 2.000 euro a un'insegnante precaria. Anief: il diritto può permanere anche dopo la fine del servizio
La docente, assistita da Anief, ha ottenuto il risarcimento per il mancato riconoscimento del bonus formazione negli anni scolastici dal...

Il Tribunale del lavoro di Treviso ha riconosciuto 2.000 euro a una docente precaria che, assistita dal sindacato Anief, aveva presentato ricorso per il mancato riconoscimento della Carta del docente.
L'importo corrisponde a quattro annualità, relative agli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025, durante i quali l'insegnante aveva lavorato con contratti a tempo determinato senza beneficiare dei 500 euro annui destinati alla formazione professionale.
La sentenza, secondo quanto riferito da Anief, richiama il principio per cui il diritto alla formazione riguarda tutti gli insegnanti, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Il giudice cita, in particolare, il Consiglio di Stato, che aveva evidenziato come l'esclusione dei precari dalla Carta del docente rischiasse di creare "un sistema 'a doppio binario' non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento". La motivazione richiama inoltre la pronuncia della Corte di Giustizia europea del 18 maggio 2022, secondo cui il beneficio economico destinato alla formazione rientra nelle "condizioni di impiego" e non può essere riservato ai soli docenti a tempo indeterminato in violazione del principio di non discriminazione.
Un ulteriore passaggio riguarda le supplenze brevi. Il Tribunale richiama la più recente pronuncia della Corte di Giustizia, citata nel comunicato come n. 268/2025, secondo cui anche l'esclusione dei supplenti di breve durata richiede ragioni oggettive. "Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva", si legge nel passaggio riportato dal sindacato. Nel caso esaminato, il giudice ha respinto anche le argomentazioni dell'amministrazione sulla presunta differenza tra il lavoro della ricorrente e quello dei docenti di ruolo. "Il Ministero non ha indicato alcuna particolarità che possa differenziare il lavoro della ricorrente rispetto dei docenti a tempo indeterminato", si legge nella sentenza citata da Anief.
La pronuncia affronta infine una questione rilevante per gli insegnanti che non stanno attualmente lavorando: il diritto alla Carta del docente non si estingue automaticamente alla conclusione dell'anno scolastico.
Richiamando la Cassazione, il Tribunale osserva che il diritto alla Carta è collegato al carattere permanente della formazione e, per i docenti non di ruolo, può permanere fino alla cancellazione dalle graduatorie, ferma restando la distinta tutela risarcitoria. La decisione di Treviso si inserisce così nel contenzioso sul riconoscimento del bonus formazione ai docenti precari, ribadendo la necessità di valutare il diritto al beneficio senza discriminazioni fondate esclusivamente sulla durata o sulla natura del contratto.
LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI TREVISO
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata Condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della ricorrente carta elettronica per l’aggiornamento e formazione del personale docente dell’importo di €2000,00.
Condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che liquida in €1029,50 oltre oneri di legge per competenze professionali ed €49,00 per CU con distrazione a favore del procuratore antistatario.
di Leandro Castagna
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