L’articolo 2-bis, comma 1, del Decreto Omnibus stabilisce che il bonus è erogato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, le...
L'Agenzia delle Entrate, con Circolare del 10 Ottobre, fornisce istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione, in merito alle novità introdotte dall'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (di seguito Decreto Omnibus).
Tale disposizione ha introdotto un bonus pari a 100 euro rapportato al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri.
Analizziamo assieme i presupposti soggettivi ed oggettivi per ottenere tale bonus.
ECCO CHI PUÒ RICHIEDERLO
L’articolo 2-bis, comma 1, del Decreto Omnibus stabilisce che il bonus è erogato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) abbiano, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) , oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale, come individuato dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR . In merito alla nozione di coniuge, si ricorda che in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
c) abbiano un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo5 – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.
COME OTTENERLO?
Il sostituto d’imposta pubblico o privato, riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
In particolare, il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame.
Al riguardo, si precisa che, se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.
Si sottolinea, inoltre, che, fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.
A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.
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