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ATA, valutazione delle qualifiche regionali socio-assistenziali, socio-sanitarie e di assistenza educativa ai disabili rilasciate dalle Regioni. Richiesta di FAQ di chiarimento della Uil scuola al MIM

"La UIL Scuola ha inviato una lettera al Ministero dell’Istruzione per segnalare le difformità nella valutazione delle qualifiche..."

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La UIL Scuola ha inviato una lettera al Ministero dell’Istruzione per segnalare le difformità nella valutazione delle qualifiche socio-assistenziali, socio-sanitarie e di assistenza educativa ai disabili, rilasciate dalle Regioni, per l’accesso alle graduatorie di terza fascia ATA.


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Molte scuole infatti, stanno applicando criteri diversi nell’attribuzione del punteggio previsto dal DM 89 del 21 maggio 2024, creando incertezze e possibili esclusioni ingiustificate.

Per questo motivo, la Uil Scuola ha chiesto la pubblicazione di una FAQ ufficiale che chiarisca l’interpretazione corretta della normativa.

Testo completo della lettera inviata al Ministero


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"Giungono alla scrivente organizzazione sindacale molteplici segnalazioni riguardanti una difformità valutativa da parte di diverse istituzioni scolastiche relativamente alle “Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali, socio-sanitari e qualifiche di operatore per l’assistenza educativa ai disabili rilasciate dalle Regioni” (Allegati A/5 ed A/6 Tabelle di valutazione dei titoli relativi alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Collaboratore ed Operatore scolastico).

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Nello specifico, la mancata valutazione delle qualifiche sopra richiamate, se rilasciate dopo il 2012, si basa sull’assenza del percorso previsto per il conseguimento delle qualifiche IeFP. A tal fine, si precisa quanto segue:

Premesso che: Il riferimento alle qualifiche IeFP non può riguardare anche la valutazione delle qualifiche regionali socio-assistenziali, socio-sanitarie e di assistenza educativa ai disabili rilasciate dalle Regioni, poiché queste non rientrano tra quelle attivabili dai percorsi IeFP, come stabilito dalla normativa in calce richiamata.

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Il punteggio previsto dalle Tabelle A/5 ed A/6, punto 2 (1 punto per qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali, socio-sanitari e qualifiche di operatore per l’assistenza educativa ai disabili rilasciate dalle Regioni) non può riferirsi alle qualifiche di durata triennale/quadriennale previste dal percorso IeFP, le quali rappresentano uno dei titoli di accesso previsti per i profili professionali di collaboratore ed operatore Scolastico, come disposto dall’Art. 2, comma 5, lettere g) ed h) del DM 89 del 21 maggio 2024.


Le evidenze di cui ai punti precedenti sono riscontrabili anche dalle informazioni presenti sul sito del MIM, che, nell’elencare gli indirizzi attinenti alle qualifiche IeFP, non include quelle riferite all’ambito socio-assistenziale e/o socio-sanitario.

Considerato che: È evidente che agli aspiranti inseriti in dette graduatorie e in possesso di una delle qualifiche sopra richiamate, non di durata triennale/quadriennale, spetti l’attribuzione di 1 punto in conformità a quanto disposto dalle tabelle A/5 e A/6 - Tabelle di valutazione del DM 89 del 21 maggio 2024. Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente organizzazione sindacale CHIEDE la pubblicazione di una specifica FAQ per chiarire la corretta applicazione della normativa ed evitare l’instaurazione di contenziosi che potrebbero determinare la soccombenza dell’amministrazione e la penalizzazione di numerosi aspiranti in possesso delle qualifiche in oggetto".

LETTERA UIL AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE


di LA REDAZIONE

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