ATA: proroghe dei contratti di supplenza, condizioni, motivazioni e iter di autorizzazione degli Uffici scolastici regionali
- La Redazione

- 9 mag
- Tempo di lettura: 2 min
Proroghe possibili solo in presenza di effettiva necessità e previa autorizzazione degli Uffici scolastici regionali

Le proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA possono essere disposte solo in presenza di comprovate esigenze di servizio e qualora non sia possibile garantire il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche con personale a tempo indeterminato o supplenti annuali. Le richieste devono essere adeguatamente motivate dai dirigenti scolastici e trasmesse agli Uffici scolastici regionali per la necessaria autorizzazione, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni ministeriali.
Nota integrale:
"Con riferimento alle proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA per il corrente anno scolastico, si richiamano le disposizioni dell’articolo 1, comma 7, del decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, nonché le istruzioni impartite da questa Direzione generale con nota del 10 giugno 2009, prot. n. 8556 (allegata), reiterata negli anni successivi.
Le proroghe devono essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di effettiva necessità, qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale. Le richieste motivate devono pervenire agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione. Le comprovate motivazioni potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto, etc.)".
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di La Redazione




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