Quali sono i tempi di percorrenza
Il diritto di assemblea è regolato, in via generale, per il lavoro pubblico, dal CCNQ sui permessi e sulle prerogative sindacali del 4 dicembre 2017, art. 4.
Tale articolo, oltre a prevedere il diritto per tutti i pubblici dipendenti di partecipare alle assemblee sindacali per 10 ore annue pro capite, sancisce altresì il dovere di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto o area.
Questa norma è stata declinata, per il comparto scuola, nell’art. 23 del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018, il quale espressamente dispone al comma 6 che “Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1.’’
Ne consegue che nella durata complessiva delle assemblee territoriali deve tenersi conto anche dei tempi di percorrenza.
di CLAUDIO CASTAGNA
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