ll docente chiamato a sostituire il docente assente non può rifiutarsi
A inizio febbraio, sono programmati gli scrutini del primo quadrimestre ai quali purtroppo non prenderanno parte molti docenti perché influenzati, positivi al covid o perché in quarantena. Pertanto, ci si trova di fronte al problema di sostituire i docenti assenti.
Va specificato che l’ art. 29 del CCNL/SCUOLA 2007/2009, comma 3 lettera c prevede che il docente non può sottrarsi allo svolgimento degli esami e degli scrutini. A tal proposito, i dirigenti scolastici si chiedono se sia possibile sostituire il docente assente con un docente di una disciplina affine o della stessa disciplina.
Nel caso in cui l’ insegnante sia impossibilitato a partecipare agli scrutini, il dirigente scolastico può sostituirlo, individuando un altro docente, il quale non può sottrarsi all’ obbligo di sostituzione perché la sostituzione è un ordine di servizio. Il docente individuato non riceverà alcuna retribuzione, ma effettuerà la sostituzione in maniera gratuita.
È giusto che i docenti assenti agli scrutini possano essere sostituiti, sarebbe giusto però che chi è chiamato a sostituire venisse retribuito.
di ISABELLA CASTAGNA
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