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SUPPLENZE GPS 2022: LE SCELTE DELL'ALGORITMO SONO INECCEPIBILI

La nota dell’USP di Avellino


Sono tanti i supplenti che si sono visti sfortunatamente esclusi dall’algoritmo per l’attribuzione delle supplenze 2022- 2023.

A seguito delle numerose diffide pervenute agli Uffici scolastici da parte dei candidati, l’Ufficio scolastico di Avellino ha emesso una nota di puntualizzazioni dove evidenzia tre principali punti:

  • Il diritto di accesso, riconosciuto dagli articoli 22 e ss. della Legge 241/1990 (più volte citati nelle varie istanze) poi nel corso degli anni ammodernato è, sicuramente, uno strumento essenziale nei confronti di chiunque abbia un interesse personale e concreto per il perseguimento della trasparenza ed imparzialità della PA. Il termine fissato è di 30 giorni che può essere prorogato in presenza di particolari motivi e, pertanto, in virtù di tali prerogative l’ufficio assicura il riscontro -adempimento al quale, peraltro, non si è mai sottratto-, ma non prima del 30 settembre, ritenendo prevalente l’interesse pubblico specifico della P.A. correlato ad un ottimale inizio delle attività didattiche; è circostanza nota che l’attività dell’ufficio, in questo periodo, è protesa a coprire con gli incarichi a tempo determinato tutte le cattedre vacanti in seguito a rinunzie e ad altri motivi, operazioni che si protrarranno presumibilmente fino alla fine del corrente mese;

  • quanto alle diffide a procedere in autotutela si richiama l’attenzione sul consolidato principio giurisprudenziale in base al quale l’autotutela è una prerogativa delle amministrazioni per cui non esiste alcun obbligo giuridico in capo alla stessa di rispondere alle istanze pervenute: i rimedi a tutela dell’interessato sono, per quanto concerne le GPS o il ricorso al TAR o, quello straordinario al capo dello Stato. Tuttavia, è stata data ai docenti, in un’ottica di collaborazione finalizzata ad evitare i contenziosi, la facoltà di presentare delle osservazioni che sono state riscontrate in un elenco pubblicato il 30/08/u.s., con l’indicazione di una breve motivazione. In particolare, circa l’insussistenza dell’obbligo di riscontro è appena il caso di richiamare la nota 3406 del 27/07/2022;

  • quanto, infine, alle doglianze in base alle quali il docente sarebbe stato ignorato o scavalcato nell’attribuzione degli incarichi da chi collocato in una posizione successiva in graduatoria, è appena il caso di ribadire che le scelte operate dal sistema sulla base dell’algoritmo impostato sono ineccepibili, ed improntate a rigidi criteri precostituiti, circostanza che si ritiene sia stata ampiamente rappresentata con dovizia di particolari con la nota di chiarimento n. 3694 pubblicata in data 30/08/22 alla quale ci si riporta integralmente.



di VALENTINA ZIN


contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it



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