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Supplenze al 30 giugno, il Tribunale di Parma riconosce a una docente precaria 2.452,79 euro per ferie non godute

53 minuti fa
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Il Tribunale del lavoro di Parma ha riconosciuto a una docente precaria un’indennità sostitutiva di 2.452,79 euro per ferie non godute negli anni scolastici...

"Al termine delle supplenze annuali, con scadenza 30 giugno, non si possono sottrarre d’ufficio le ferie: lo ha ribadito il tribunale del lavoro di Parma nell’esaminare il ricorso, prodotto dai legali Anief in difesa di una docente precaria, che ha svolto servizio a tempo determinato negli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020 e 2020/2021 senza avere mai fruito delle ferie e delle per ferie e delle festività soppresse, senza che nemmeno il suo dirigente scolastico l’avesse mai invitata a farlo.


Il giudice ha così optato per il risarcimento, pari a “2.452,79 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, oltre interessi legali o rivalutazione dal dovuto al saldo”.

Dopo avere esaminato la normativa e i precedenti in tribunale, il giudice del lavoro del tribunale parmense ha concluso di ritenere che “la parte ricorrente abbia dimostrato il suo diritto a ricevere l’indennità sostitutiva il numero di giorni di ferie non godute analiticamente calcolato per i diversi a.s. di servizio negli atti difensivi, non potendosi accogliere la ricostruzione proposta dal Ministero, secondo cui andrebbero conteggiati tra i giorni in cui il personale ha diritto di fruire delle ferie anche i giorni di giugno intercorrenti tra la fine delle lezioni e la fine del mese”.


La richiesta, ha scritto ancora il giudice, trova conferma anche nel “più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità”, il quale “afferma che i docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno”. Secondo il giudice, “questi giorni non possono infatti essere considerati come giornate di sospensione delle attività didattiche, dato che in quel periodo, pur non tenendosi lezioni, il corpo docente si deve dedicare a un complesso di impegni afferenti all’attività didattica, come l’elaborazione delle schede valutative degli studenti, i collegi docenti di fine anno e la preparazione degli esami. Ciò anche in considerazione del fatto che, se i docenti con contratto in scadenza al 30 giugno fossero obbligati a fruire delle ferie dopo la sospensione delle lezioni, si avrebbe un trattamento differenziato rispetto ai docenti di ruolo, per i quali tali giorni non sono computati automaticamente come ferie”.


Quindi, il giudice ha ricordato che “con riferimento alla questione in esame, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha recentemente stabilito” una serie di principi di diritto, uno dei quali prevede che “l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un’indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, se gli sia possibile pervenire a un’interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell’Unione”.


“Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha statuito che la normativa interna che prevede la perdita del diritto alle ferie in caso di mancata fruizione entro un certo termine – ossia l’art. 5 co. 8 d.l. 95/2012, come integrato dall’art. 1 co. 55 l. 228/2012 – deve essere interpretata in conformità con l’art. 7 para. 2 direttiva 2003/88/CE che, secondo la citata giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all’indennità sostitutiva, in assenza di previa verifica del fatto che il lavoratore sia stato adeguatamente informato sul punto dal datore di lavoro e, dunque, posto nella condizione di esercitare effettivamente il suo diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 5 maggio 2022, n. 14268; Cass. 8 luglio 2022, n. 21780)”.



Inoltre, “con alcune recenti pronunce, la Cassazione ha altresì stabilito il seguente principio di diritto (Cass. 17 giugno 2024, n. 16715; in senso conforme, Cass. 6 novembre 2024, n. 28587): «Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro; in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche».


“Tale principio di diritto – conclude il tribunale di Parma - è stato recentemente affermato dalla Corte di cassazione, con pronuncia di particolare rilievo nomofilattico in quanto resa in sede di delibazione di un rinvio pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. (Cass. 20 maggio 2026, n. 16525): «Il comma 55 dell’art. 1 della legge n. 228 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l’inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative; analoga disciplina si applica alle giornate di riposo, di cui alla legge n. 937 del 1977, che il personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche deve comunque godere entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico»".


LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI PARMA

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra

istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:

1. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore

di XXXX XXXX di € 2.452,79 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non

godute, oltre interessi legali o rivalutazione dal dovuto al saldo;

2. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore

di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.100,00 per

compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e

c.p.a. come per legge, e in € 49,00 per esborsi, con distrazione a favore dei

procuratori dichiaratisi antistatari.

di La Redazione


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