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Ferie non godute, svolta per i dipendenti pubblici: quando scatta il diritto al pagamento

55 minuti fa
Tempo di lettura: 5 min

La nuova normativa cambia gli obblighi delle amministrazioni: non basta che il lavoratore non abbia chiesto le ferie per perdere l'indennità economica.

Le ferie non godute dai dipendenti pubblici potranno essere trasformate in un'indennità economica alla cessazione del rapporto di lavoro. Non si tratta di una semplice possibilità annunciata, ma di una novità normativa già in vigore, introdotta dal decreto-legge n. 144 del 7 agosto 2026 e confermata dalla legge di conversione n. 174 del 5 ottobre 2026. La modifica supera il divieto generalizzato di monetizzazione previsto dalla normativa del 2012 e introduce un principio destinato a incidere sulla gestione del personale nelle amministrazioni pubbliche: non sarà più sufficiente sostenere che il dipendente avrebbe potuto chiedere le ferie. Sarà l'amministrazione a dover dimostrare di averlo messo concretamente nelle condizioni di utilizzarle.

Il diritto al riposo rimane prioritario rispetto al pagamento. La novità riguarda ciò che accade quando il rapporto di lavoro termina e alcuni giorni di ferie sono rimasti inutilizzati.

Ferie non godute, cosa cambia con la nuova legge

Il riferimento normativo è l'articolo 1 del decreto-legge n. 144/2026, che interviene sull'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012. Quest'ultima disposizione, introdotta nell'ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica, aveva stabilito un divieto particolarmente rigido: le ferie dei dipendenti pubblici dovevano essere obbligatoriamente fruite e non potevano essere sostituite da un pagamento, neppure in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. Un'impostazione che negli anni aveva alimentato numerose controversie, soprattutto nei casi in cui il lavoratore non fosse riuscito a utilizzare i giorni maturati per esigenze di servizio o difficoltà organizzative. Con la nuova disciplina viene eliminata la formulazione che escludeva in termini assoluti il trattamento economico sostitutivo. La monetizzazione diventa quindi possibile, ma esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dalla legge.


Quando il dipendente pubblico ha diritto al pagamento

Il passaggio più importante riguarda gli obblighi dell'amministrazione. Il datore di lavoro pubblico deve garantire al personale la possibilità di fruire pienamente delle ferie, utilizzando i propri poteri organizzativi.

Non basta lasciare i giorni disponibili nel sistema di gestione delle presenze. Occorre anche invitare formalmente il lavoratore a utilizzarli e informarlo, con un preavviso adeguato, delle conseguenze della mancata fruizione. In particolare, il dipendente deve sapere che, trascorso il periodo previsto, le ferie potrebbero andare perdute e non essere più sostituibili con un'indennità economica. Se il lavoratore, pur essendo stato informato e messo realmente nelle condizioni di assentarsi, sceglie consapevolmente di non utilizzare le ferie, alla cessazione del rapporto non avrà diritto al pagamento sostitutivo. Ma è proprio qui che interviene la novità: dimostrare questa scelta consapevole spetta all'amministrazione, non al dipendente.

Non basta una comunicazione: la Pubblica Amministrazione deve dimostrare che il riposo era possibile

Immaginiamo un dipendente prossimo al pensionamento, con diversi giorni di ferie ancora disponibili. L'amministrazione lo invita formalmente a utilizzarli, ma continua ad assegnargli attività che rendono concretamente impossibile assentarsi. In una situazione del genere, la sola comunicazione non sarebbe sufficiente a dimostrare che il lavoratore abbia rinunciato volontariamente al riposo. Diverso è il caso di chi riceve un invito tempestivo, dispone di un'effettiva possibilità di programmare le ferie e decide comunque di non utilizzarle. La differenza è sostanziale: il mancato godimento delle ferie non può essere automaticamente attribuito alla volontà del lavoratore. La nuova normativa chiede alle amministrazioni di organizzare il servizio in modo da rendere effettivo un diritto che non può restare soltanto sulla carta.

La svolta della Corte di giustizia europea

Il cambiamento legislativo non nasce improvvisamente.

Un ruolo determinante è stato svolto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, che con la sentenza del 18 gennaio 2024, causa C-218/22, relativa al Comune di Copertino, ha affrontato proprio la questione delle ferie non godute da un dipendente pubblico italiano. I giudici europei hanno chiarito che il diritto all'indennità sostitutiva non può essere escluso automaticamente per il solo fatto che il lavoratore abbia deciso volontariamente di lasciare il servizio, anche attraverso il pensionamento anticipato. L'amministrazione deve invece dimostrare di aver esercitato la necessaria diligenza affinché il dipendente potesse effettivamente beneficiare delle ferie maturate. Un principio coerente con l'articolo 7 della direttiva europea 2003/88/CE, che tutela il diritto alle ferie annuali retribuite e ammette la compensazione economica quando il rapporto di lavoro è terminato. La legge italiana del 2026 recepisce dunque un orientamento già affermato dalla giurisprudenza europea, rafforzando gli obblighi organizzativi e informativi delle amministrazioni.


Da quando si applicano le nuove regole

La legge n. 174/2026 è entrata in vigore il 7 ottobre 2026. È però necessario distinguere la data di entrata in vigore dal periodo di maturazione delle ferie.

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge stabilisce infatti che la nuova disciplina si applica alle ferie maturate successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione.

Questo significa che non è previsto un pagamento automatico, secondo le nuove disposizioni, di tutti i giorni accumulati negli anni precedenti.

Per le ferie pregresse, eventuali richieste devono essere valutate alla luce delle norme applicabili al periodo interessato e dei principi già riconosciuti dalla giurisprudenza nazionale ed europea.

Pensionamento, dimissioni e cessazione del servizio: cosa controllare

La questione assume particolare rilievo per chi si avvicina alla conclusione del rapporto di lavoro. Prima della cessazione è opportuno verificare il numero di giorni di ferie maturati, quelli già utilizzati e gli eventuali residui. Occorre inoltre accertare se l'amministrazione abbia inviato comunicazioni formali, se abbia indicato un periodo utile per la fruizione e, soprattutto, se il dipendente abbia avuto una possibilità concreta di assentarsi.

La normativa non introduce un pagamento generalizzato e non stabilisce un importo unico per ogni giornata non utilizzata. L'eventuale indennità dipende dalla posizione del lavoratore e dalle regole retributive applicabili. Anche per il personale scolastico, quindi, non si può prescindere dalle disposizioni specifiche del comparto e dalla tipologia di rapporto di lavoro.

Ferie non godute, il diritto al riposo viene prima del denaro

La novità non trasforma le ferie in una voce aggiuntiva dello stipendio, né consente ai dipendenti di rinunciare liberamente ai giorni di riposo in cambio di un compenso. Il principio resta quello sancito dall'articolo 36 della Costituzione: le ferie annuali retribuite sono un diritto irrinunciabile. Ciò che cambia è la responsabilità dell'amministrazione nel garantirne l'effettivo esercizio. Un dipendente non può perdere automaticamente il diritto all'indennità soltanto perché non ha presentato una richiesta di ferie. Allo stesso tempo, non può pretendere il pagamento se ha consapevolmente rinunciato a utilizzarle dopo essere stato correttamente informato e messo nelle condizioni di farlo.

La vera novità è questa: il diritto al riposo non può dipendere soltanto dall'iniziativa del lavoratore, ma deve essere garantito anche attraverso una corretta organizzazione del servizio pubblico.

di La Redazione


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