SUPPLENTI, Permessi Retribuiti: quale DOCUMENTAZIONE occorre autocertificare? La VALUTAZIONE circa la sua ADEGUATEZZA spetta al Dirigente Scolastico? Ecco l'ORIENTAMENTO applicativo dell'ARAN
- La Redazione
- 14 giu
- Tempo di lettura: 3 min
Un aspetto sul quale occorre soffermarsi è quello riguardante i tre giorni di permesso retribuito spettanti ai supplenti per motivi personali...

Un aspetto sul quale occorre soffermarsi è quello riguardante i tre giorni di permesso retribuito spettanti ai supplenti per motivi personali o familiari.
Più dettagliatamente l’art. 35, comma 12, del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 dispone espressamente che:
"Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari)".
Ma quale documentazione è utile a soddisfare l’autocertificazione dei motivi personali o familiari da parte del personale delle istituzioni scolastiche?
A tal proposito l'ARAN è intervenuto con un proprio orientamento applicato, fornendo utili chiarimenti in merito.
ECCO L'ORIENTAMENTO APPLICATIVO DELL'ARAN
Quale documentazione è utile a soddisfare l’autocertificazione dei motivi personali o familiari da parte del personale delle istituzioni scolastiche, al fine di poter fruire dei permessi di cui al comma 12 dell’art. 35 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024?
Dal disposto dell’art. 35, comma 12, del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 – secondo il quale “il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono essere anche fruiti ad ore con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari) - emerge che la motivazione fornita dal dipendente deve rappresentare il presupposto giustificativo del permesso.
Sul punto va considerato che i possibili motivi a supporto della richiesta non sono specificati dal CCNL né definiti sulla base di elencazione di causali, atteso che la clausola contrattuale prevede genericamente che i permessi sono fruiti “per motivi personali e familiari”.
Tuttavia, è condizione necessaria per la fruizione del permesso che il dipendente documenti la richiesta, eventualmente anche mediante autocertificazione nelle ipotesi previste dal D.P.R. n. 445/2000.
Nel dettaglio del quesito posto, considerato che nessuna norma prevede l’elencazione dei requisiti formali e sostanziali della documentazione da presentare, la valutazione circa l’adeguatezza o meno della documentazione presentata è rinviata al dirigente scolastico che, operando con la capacità e i poteri organizzativi del privato datore di lavoro, potrà valutare se la stessa sia adeguata a dimostrare la sussistenza del motivo personale e familiare che consente la fruizione del permesso in parola.
di VALENTINA TROPEA
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