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Studenti stranieri e copertura del volto a scuola, il CNDDU chiede criteri chiari e norme adeguate alle diverse realtà scolastiche

42 minuti fa
Tempo di lettura: 3 min

Il confronto del CNDDU: per studenti stranieri e copertura del volto a scuola servono criteri chiari, norme adeguate e riferimenti nazionali capaci di tenere conto delle...

"Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani segue con attenzione il lavoro avviato dal Governo sulle nuove disposizioni riguardanti la presenza degli studenti stranieri nelle classi e la copertura integrale del volto negli istituti scolastici. L'annunciato intervento legislativo affronta questioni che hanno una ricaduta diretta sull'organizzazione delle scuole e richiede, proprio per questo, criteri sufficientemente precisi da poter essere applicati in contesti territoriali e scolastici molto diversi tra loro.


Il CNDDU ritiene che il punto sul quale concentrare l'attenzione, nella fase di definizione del provvedimento, sia la corrispondenza tra il criterio scelto dalla norma e la situazione che attraverso quella norma si intende effettivamente governare.

La questione emerge con particolare evidenza rispetto alla composizione delle classi. Se l'obiettivo dell'intervento è evitare concentrazioni che possano rendere più complesso l'inserimento scolastico e lo svolgimento dell'attività didattica, il dato della cittadinanza, pur essendo oggettivamente rilevabile, non appare da solo sufficiente a rappresentare la realtà sulla quale si vuole intervenire.

Accanto agli studenti di recente immigrazione, che possono avere necessità di acquisire rapidamente una conoscenza dell'italiano adeguata alla frequenza scolastica, vi sono alunni nati o cresciuti in Italia, presenti da molti anni nel nostro sistema di istruzione e pienamente italofoni. Il dato amministrativo è identico, mentre la condizione scolastica non lo è.

È una distinzione che il CNDDU ritiene meritevole di particolare considerazione nel lavoro del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e del Governo. Un limite riferito alla presenza degli studenti stranieri acquista infatti una diversa efficacia se viene messo in relazione anche con la recente immissione nel sistema scolastico e con il livello di conoscenza della lingua italiana.


Non si tratta soltanto di una questione terminologica. Individuare correttamente la condizione sulla quale intervenire permette di orientare in maniera più efficace anche le risorse e gli strumenti di accompagnamento. Anche l'esperienza maturata in altri Paesi dell'Unione europea suggerisce di considerare con attenzione questa distinzione. Francia e Germania, pur con organizzazioni differenti, hanno sviluppato strumenti che attribuiscono particolare rilievo alla condizione linguistica dello studente nel momento dell'ingresso a scuola.



Resta inoltre il problema delle differenze territoriali. La presenza degli studenti con cittadinanza non italiana varia sensibilmente tra regioni, province e comuni e può risultare fortemente concentrata anche all'interno della stessa area urbana. Qualunque criterio nazionale dovrà pertanto confrontarsi con situazioni nelle quali la redistribuzione tra scuole è concretamente possibile e con altre nelle quali l'applicazione rigida di una percentuale potrebbe produrre spostamenti difficilmente sostenibili o limitarsi a trasferire la concentrazione da un istituto a un altro.


Sarà quindi importante che la futura disciplina definisca con precisione anche il ruolo degli Uffici scolastici e i margini di adattamento consentiti nelle situazioni territoriali nelle quali il rispetto della soglia non possa essere ottenuto attraverso una normale organizzazione delle iscrizioni.

Una considerazione analoga, sul piano della chiarezza normativa, riguarda il divieto di burqa e niqab annunciato per gli istituti scolastici.

La questione presenta caratteristiche differenti rispetto alla composizione delle classi, ma pone ugualmente l'esigenza di individuare con esattezza l'oggetto della disposizione.


L'esperienza degli altri ordinamenti europei mostra, anche in questo caso, soluzioni non uniformi. Alcuni Paesi hanno adottato disposizioni riferite a specifiche forme di abbigliamento, mentre altri hanno costruito la disciplina sul criterio più generale della copertura o della riconoscibilità del volto negli edifici pubblici e nelle istituzioni educative.

Il CNDDU ritiene che questo secondo profilo meriti attenzione nel lavoro legislativo italiano. Una disposizione costruita sulla necessità che il volto rimanga riconoscibile all'interno dell'istituzione scolastica consentirebbe di definire in termini generali la regola applicabile, precisandone contestualmente le eventuali eccezioni motivate da esigenze sanitarie, professionali, didattiche o di sicurezza.


La chiarezza della formulazione assume particolare importanza perché l'applicazione della norma ricadrà quotidianamente sui dirigenti e sul personale scolastico. Una disciplina nazionale dovrebbe pertanto ridurre il più possibile gli spazi di interpretazione difforme tra istituti, indicando preventivamente condizioni e modalità di applicazione.

Nel caso della composizione delle classi, ciò significa non sovrapporre automaticamente cittadinanza e necessità linguistica; nel caso della copertura del volto, significa individuare con chiarezza la condotta oggetto della disciplina. Sono aspetti diversi, accomunati tuttavia dalla stessa esigenza: fare in modo che la norma corrisponda alla realtà che la scuola è chiamata quotidianamente a gestire.

di La Redazione


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