Scuola e intelligenza artificiale, il CNDDU propone al MIM uno standard nazionale per valutare preventivamente sistemi, sicurezza e conformità
- La Redazione

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Il CNDDU chiede al MIM di definire uno strumento nazionale per la valutazione preventiva dei sistemi di intelligenza artificiale nelle...

"Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, alla luce dell’aggiornamento del vademecum del Garante per la protezione dei dati personali “La scuola a prova di privacy”, richiama l’attenzione sulla crescente complessità giuridica, organizzativa ed economica connessa alla digitalizzazione delle istituzioni scolastiche e alla diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività didattiche e amministrative.
Registro elettronico, piattaforme digitali, chat, smartphone, fotografie, registrazioni e applicazioni di IA comportano trattamenti differenti per natura, finalità e livello di rischio. Ridurre la questione alla sola acquisizione del consenso o alla sottoscrizione di una liberatoria non corrisponde all’impianto del Regolamento (UE) 2016/679. Il GDPR richiede che il trattamento sia sorretto da un’idonea base giuridica e rispetti, tra gli altri, i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.
Nell’esercizio delle funzioni istituzionali della scuola pubblica, il consenso non costituisce ordinariamente il presupposto generale del trattamento. Una liberatoria non può pertanto rendere legittima un’operazione priva di adeguato fondamento giuridico, eccedente rispetto alla finalità perseguita o incompatibile con i principi del GDPR.
Particolare rigore è necessario quando siano coinvolte le categorie particolari di dati previste dall’art. 9 GDPR, soprattutto informazioni relative alla salute, alla disabilità o ad altre condizioni personali degli studenti.
Il Regolamento europeo deve essere applicato unitamente alle pertinenti disposizioni del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018. La disponibilità di un’informazione per esigenze didattiche, amministrative o inclusive non ne legittima la circolazione indiscriminata: registri elettronici, comunicazioni e pubblicazioni istituzionali devono garantire che la conoscibilità dei dati sia limitata ai soggetti legittimati e alle finalità previste.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve orientare l’attività didattica quando un elaborato riguardante esperienze personali o familiari possa far emergere informazioni particolarmente delicate. Non è il tema autobiografico in sé a determinare una violazione della disciplina sulla protezione dei dati; rilevano, piuttosto, le concrete modalità attraverso le quali tali informazioni vengono richieste, acquisite, utilizzate e rese eventualmente conoscibili.
Analoga precisione è necessaria per immagini, registrazioni e chat. La legittimità dell’acquisizione di un contenuto per una determinata finalità non rende automaticamente legittima la sua successiva comunicazione o diffusione.
Una chat autonomamente costituita da studenti o genitori, inoltre, non assume natura istituzionale per il semplice riferimento alla classe. Distinguere attività della scuola e iniziative private è essenziale anche per la corretta individuazione delle responsabilità.
L’intelligenza artificiale determina un ulteriore livello di complessità. Il Regolamento (UE) 2024/1689, AI Act, deve coordinarsi, quando siano trattati dati personali, con il GDPR e con il Codice in materia di protezione dei dati personali. L’impiego istituzionale di un sistema di IA richiede quindi una valutazione preventiva delle finalità, dei dati trattati, dei soggetti coinvolti, delle misure di sicurezza e delle condizioni applicate dal fornitore, considerando, quando ne ricorrano i presupposti, gli obblighi derivanti dagli artt. 25, 28 e 35 GDPR.
Particolare rilievo assumono inoltre le disposizioni dell’AI Act sull’alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale e sulle pratiche vietate. Per la scuola ciò significa che competenza professionale, conoscenza dei limiti degli strumenti, supervisione umana e valutazione preventiva del rischio non possono essere considerate elementi accessori dell’innovazione tecnologica.
La conformità normativa presenta anche una rilevante dimensione economico-amministrativa.
Il costo effettivo di una soluzione digitale non coincide con il prezzo della licenza. Sicurezza, formazione, gestione e conservazione dei dati, condizioni contrattuali, interoperabilità, eventuale migrazione e mantenimento della conformità concorrono al costo complessivo dell’investimento. Un’acquisizione non adeguatamente valutata può quindi generare successivi costi di adeguamento, sostituzione o riorganizzazione, incidendo sull’efficienza nell’impiego delle risorse pubbliche.
È proprio su questo punto che il CNDDU ritiene necessario compiere un ulteriore passaggio rispetto agli strumenti di indirizzo già disponibili.
La complessità del raccordo tra GDPR, Codice privacy, AI Act e disciplina scolastica non dovrebbe comportare che ciascuna istituzione ricostruisca autonomamente, per tecnologie analoghe, le medesime questioni giuridiche, tecniche e contrattuali, con il rischio di determinare disomogeneità applicative, duplicazione delle attività istruttorie e incremento dei costi di conformità.
Il CNDDU propone pertanto al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di valutare la predisposizione, nell’ambito delle competenze ministeriali e nel rispetto delle attribuzioni del Garante per la protezione dei dati personali, di uno standard nazionale operativo per la valutazione preventiva dei sistemi di intelligenza artificiale destinati all’impiego istituzionale nelle scuole.
La proposta non riguarda una certificazione ministeriale dei prodotti né intende trasferire all’amministrazione centrale le responsabilità che la normativa attribuisce ai singoli titolari del trattamento. L’obiettivo è fornire alle istituzioni scolastiche uno strumento uniforme e periodicamente aggiornabile attraverso il quale verificare, prima dell’acquisizione o dell’attivazione di un sistema, gli elementi essenziali di conformità al GDPR e all’AI Act, le caratteristiche del trattamento, le garanzie di sicurezza, le condizioni di conservazione e cancellazione dei dati, gli eventuali trasferimenti, il ruolo del fornitore e la sostenibilità complessiva della soluzione.
Il CNDDU ritiene che lo standard possa assumere particolare utilità anche nelle procedure di approvvigionamento, attraverso requisiti tecnico-giuridici minimi e clausole contrattuali tipo riferite ai servizi di IA destinati alle scuole. La conformità normativa diverrebbe così una componente della valutazione preventiva dell’investimento, insieme alle prestazioni, al costo e alla sostenibilità economica, anziché un problema da affrontare successivamente all’acquisizione.
Una scheda nazionale di verifica preliminare, accompagnata da clausole contrattuali standard e aggiornata in relazione all’evoluzione normativa e tecnologica, potrebbe inoltre ridurre la duplicazione delle attività amministrative senza comprimere l’autonomia delle istituzioni scolastiche, che continuerebbero ad assumere le proprie decisioni e le relative responsabilità all’interno di parametri comuni e verificabili.
La questione, dunque, non è introdurre ulteriori adempimenti. È rendere quelli esistenti più chiari, uniformi ed efficienti.
È questa la proposta che il CNDDU sottopone all’attenzione del Ministro Valditara: trasformare i principi già definiti per l’impiego dell’intelligenza artificiale nella scuola in strumenti applicativi comuni per la valutazione preventiva e l’approvvigionamento, affinché innovazione tecnologica, certezza giuridica e razionalizzazione della spesa pubblica procedano secondo un unico criterio di responsabilità amministrativa".
di La Redazione
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