"Per l'anno accademico 2024/2025 i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della..."

Per l'anno accademico 2024/2025 i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria per l’insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, sono determinati, in ragione dell’intera offerta formativa disponibile e sono ripartiti secondo la tabella A allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi non UE residenti all’estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato di cui alla tabella B allegata al presente decreto.
I posti definiti per gli Atenei che hanno proposto istanza di accreditamento iniziale, ancora in fase di istruttoria, sono condizionati all'esito positivo delle procedure di accreditamento.
I posti eventualmente non utilizzati nell'ambito della graduatoria relativa ai candidati dei Paesi non UE residenti all’estero di cui al comma 2 sono tesi disponibili nell'ambito dei posti destinati agli studenti dei Paesi UE e non Ue residenti in Italia di cui al comma 1, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra atenei all’interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei paesi non UE residenti all’estero.
All'esito degli scorrimenti di cui l’articolo 1, co.12, del D.M 1t14 del 31 luglio 2024, gli eventuali posti vacanti, in caso di esaurimento delle graduatorie per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, a seguito dello svolgimento della prova di selezione, saranno messi a disposizione degli Atenei in favore dei candidati che abbiano effettuato la prova per l'accesso al corso di laurea di cui al comma 1 del presente articolo, per l'anno accademico 2024/2025, in altre sedi universitarie e ivi non abbiano trovato accesso per esaurimento dei posti disponibili. Le richieste sono accolte, in ordine di punteggio, anche con riferimento ai candidati che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 55/80, fino a esaurimento dei predetti posti. A tal fine ogni ateneo, esclusivamente all'esito degli scorrimenti, provvede alla pubblicazione di un avviso sul proprio sito istituzionale con il quale definisce, in tempo utile, i termini e le modalità di presentazione delle istanze da parte dei predetti candidati. Con nota operativa potranno essere fornite agli Atenei eventuali istruzioni tecniche in base alle quali procedere alle operazioni di cui al presente comma.
Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art.39, comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 citata in premessa in base alla graduatoria di merito, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca.
Decreto (scarica pdf)
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