Supplenze brevi, il Ministero dovrà pagare la Rpd negata. il TAR ordina il risarcimento del docente
- La Redazione

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Il Tribunale amministrativo dell’Emilia Romagna ha imposto all’amministrazione scolastica di eseguire una precedente sentenza favorevole a un insegnante precario...

"Il Ministero dovrà risarcire un docente precario a cui era stata negata la Retribuzione professionale docente (Rpd). A ricordarlo è stato il Tribunale amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) che ha ordinato all’amministrazione scolastica di pagare ad un insegnante la quota di Rpd (Retribuzione professionale docente), negatagli perché contrattualizzato con supplenza ‘breve’, indicata nella sentenza n. 26/2024 del Tribunale di Ferrara, pubblicata in data 15.02.2024 e poi passato in giudicato nei tempi previsti dalla legge.
A seguito della decisione della parte ricorrente di agire “in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza” favorevole al docente, il Tar ha ordinato al “Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell’Ufficio scolastico Regionale per l’Emilia Romagna di dare esecuzione alla sentenza predetta entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza”.
Il Tribunale amministrativo Regionale ha anche stabilito che “in caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio”.
LE CONCLUSIONI DEL TAR PER L’EMILIA ROMAGNA (SEZIONE SECONDA)
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), accoglie il ricorso in epigrafe indicato e dispone come in motivazione.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 600 (seicento), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato, con distrazione delle spese a favore dei difensori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
di La Redazione




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