Riforma Legge 104, dieci ore di permesso retribuito in più oltre ai tre giorni mensili: ecco chi potrà beneficiarne e come farne richiesta. Chi è escluso dal beneficio? Tutte le NOVITÁ in merito
- La Redazione

- 18 ore fa
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Chi potrà usufruire di dieci ore di permesso retribuito in più oltre ai tre giorni mensili già previsti dalla Legge 104?

La legge 18 luglio 2025, n. 106 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2026, importanti novità riguardanti la Legge 104: più nello specifico vengono inserite nuove e significative misure di tutela a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, riconoscendo il diritto alla cura come elemento centrale nella tutela del rapporto di lavoro.
Tali disposizioni si applicano anche al personale della scuola e si affiancano alle tutele già previste dalla normativa vigente.
10 ore di permesso retribuito in più: ecco chi può beneficiarne
L'articolo 2, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106, dispone espressamente che:
"I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in followup precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell’indennità di cui al comma 2 e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.
Il diritto di cui al primo periodo è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento".
Dunque i beneficiari sono i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati o pubblici, affetti da:
malattie oncologiche, sia in fase attiva sia nella fase di follow-up precoce;
o da malattie croniche o invalidanti, anche rare;
che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
nonché i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Tali soggetti avranno il diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente, di ulteriori dieci ore annue di permesso, per:
visite;
esami strumentali;
analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
nonché per cure mediche frequenti.
Si tratta, quindi, di dieci ore di permesso retribuito oltre ai tre giorni mensili già previsti dalla Legge 104.
Ai lavoratori, pertanto, spetta un'indennità economica per le dieci ore annue di permesso aggiuntivo.
COME FARE RICHIESTA PER USUFRUIRE DELLE ORE AGGIUNTIVE?
Il lavoratore dipendente, che intenda usufruire delle dieci ore di permesso aggiuntive, deve avanzare apposita richiesta direttamente al proprio datore di lavoro.
A tal proposito evidenziamo che è prevista unicamente la fruizione di ore intere e non di frazione di ora.
Ribadiamo che per i figli minorenni affetti da patologie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, invalidanti o croniche, anche rare, il requisito del grado di invalidità pari o superiore al 74% si considera rispettato in presenza di un verbale di accertamento dell’invalidità civile che attesti, almeno, il riconoscimento dell’indennità di frequenza.
Ai fini della fruizione è necessaria una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. La documentazione sanitaria costituisce il presupposto per l’esercizio del diritto e consente le verifiche previste dagli strumenti di tracciabilità del sistema sanitario.
CHI È ESCLUSO
La disposizione non è applicabile ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.
Si tratta di dieci ore di permesso retribuito: dunque è richiesta, inoltre, la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso al momento della fruizione dello stesso.
ATTESTAZIONE
Il lavoratore, dopo aver fruito del permesso, dovrà produrre al datore di lavoro l’attestazione appositamente rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.
Il lavoratore, invece, che intenda usufruire dei permessi per il figlio minore affetto da malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o da malattia invalidante o cronica, anche rara, avrà diritto a dieci ore nel corso dell’anno, a prescindere dalle ore eventualmente già fruite per sé stesso. Anche in tal caso, però, il lavoratore dovrà dichiarare al datore di lavoro, al momento della richiesta, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata ed il riconoscimento dell’invalidità civile del figlio minorenne pari o superiore al 74%).
Il lavoratore, a seguito della fruizione del permesso, dovrà produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale il figlio ha eseguito le prestazioni sanitarie prescritte.
Evidenziamo, però, che il diritto del lavoratore di fruire delle dieci ore annue di permesso per ciascun figlio non è compromesso dall’eventuale fruizione del beneficio da parte dell’altro genitore lavoratore. In presenza di più figli minori, infatti, le dieci ore annue sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio.
di VALENTINA TROPEA
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