L’anno scolastico 2021/22 non mette in evidenza alcun cambiamento riguardo i contratti di supplenze brevi e quelle a lungo termine.
Se si accetta un contratto di supplenza a breve termine e nel mentre arriva una convocazione per lo stesso incarico con durata fino al 30 Giugno, lo si può accettare senza nessuna sanzione.
Si fa sempre riferimento al Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430 (Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario).
art. 7 comma 2:
Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.
Non è invece possibile lasciare supplenza temporanea per un’altra temporanea, anche se in diverso profilo