Entro il 15 marzo 2022 il personale del comparto scuola può presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale oppure, viceversa, per richiedere esplicitamente il rientro a tempo pieno, se in part-time.
Tale scadenza riguarda docenti, educatori ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Le domande, compilate su allegati predisposti, vanno indirizzate al Dirigente scolastico per la successiva trasmissione via PEC agli Uffici Scolastici territorialmente competenti.
Il contratto di part-time è di durata minima biennale e, in assenza di diversa comunicazione, si intende prorogato di anno in anno. Coloro già titolari di contratto part-time, quindi, non devono presentare una nuova domanda, ma consigliamo di verificare le disposizioni sul sito dell’UST di interesse.
Eventuali richieste di rientro anticipato a tempo pieno, possono essere accolte solo in presenza di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione complessiva degli organici.
Entro il 15 marzo è possibile anche inoltrare richiesta di variazione oraria rispetto al precedente orario di part-time e/o tipologia dell’orario di servizio.
Da parte dell’UST seguirà la pubblicazione dell’elenco degli autorizzati che, come noto, non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno, di ciascun ruolo, classe di concorso a cattedre o di ciascuna qualifica funzionale.
Nel modello va indicata la modalità:
part-time orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi)
part-time verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno; per il solo personale ATA in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno)
part-time misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità)
nonché la durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. Per i docenti della scuola secondaria di I e di II grado va garantita l’unicità dell’insegnamento, nel rispetto del modulo-orario come previsto dal piano degli ordinamenti.
I modelli da compilare sono allegati alla comunicazione degli Uffici Scolastici territorialmente competenti, cui occorre fare specifico riferimento.
di VALENTINA ZIN
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