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Docente risarcita con 3932 euro, il Tar obbliga il Ministero a pagare entro 60 giorni la retribuzione professionale

Aggiornamento: 18 apr

Dopo tre anni di supplenze senza RPD, il giudice del lavoro aveva riconosciuto il risarcimento: il Tar del Lazio ordina ora l’esecuzione della sentenza...

"L’amministrazione non dà seguito al pagamento della somma risarcitoria decisa dal giudice del lavoro? Nessun problema, ci pensa il Tar.

Così è andata anche per dirimere il caso di una docente che al termine di tre annualità di supplenze ‘brevi e saltuarie’ non ha percepito un euro di Retribuzione professionale docente: il giudice del lavoro, a cui si era rivolta la docente difesa dai legali Anief, aveva sentenziato che avrebbe dovuto percepire quasi 4 mila euro di risarcimento, più gli interessi maturati, ma quei soldi non sono mai arrivati.


Gli avvocati del giovane sindacato non si sono dati per vinti, rivolgendosi al Tar del Lazio. Il quale, adesso, ha fatto sapere che occorre dare immediata “esecuzione della sentenza definitiva”. 

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ha dapprima ricordato che la sentenza “con cui è stato accertato il suo diritto a percepire la Retribuzione professionale docente (RPD) in relazione agli incarichi a tempo determinato conferiti dall'amministrazione scolastica per supplenze temporanee negli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;-per l’effetto”, ha quindi condannato “la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, di euro 3.932,93 a titolo di Retribuzione professionale docenti (RPD), oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria”.

Quindi, il Tar ha “dichiarato l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza. Si nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, il quale, con facoltà di delega e senza compenso provvederà a dare esecuzione alla sentenza de qua nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.



Va parimenti accolta la domanda di condanna alle astreintes, stante il significativo ritardo maturato dal Ministero; tuttavia la penalità va fatta decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza dell’Amministrazione ai termini assegnati in dispositivo e deve essere definita, stante il disposto dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta”.

di LA REDAZIONE





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