Miur: "Definiti anche gli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS Academy di quinto livello e sesto livello EQF e le modalità per il loro periodico aggiornamento"
Pubblicato il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 229 del 30 novembre 2023 con cui viene definito il nuovo Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Definiti anche gli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS Academy di quinto livello e sesto livello EQF e le modalità per il loro periodico aggiornamento.
In relazione alle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, della Legge 15 luglio 2022, n. 99 e all’articolo 14 del DPCM 25 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 86 dell’11 aprile 2008, è definito il SNMV del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.
Il SNMV costituisce una risorsa strategica per:
a) effettuare il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei percorsi formativi degli ITS Academy anche attraverso analisi statistica, descrittiva e fenomenologica dei percorsi e delle attività degli ITS Academy con l’obiettivo di svolgere approfondimenti di ricerca e di documentazione, nonché di osservazione e analisi dei processi organizzativi e didattici. Tali azioni consentono di comprendere a pieno le modalità che hanno portato al raggiungimento di determinati risultati documentati, di migliorarne gli esiti finali e di generare un processo di innovazione sociale al fine di individuare elementi di stabilità del Sistema in un’ottica di condivisione e riutilizzo delle conoscenze e delle migliori esperienze formative;
b) valorizzare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e le Fondazioni;
c) rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un’economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione.
Per la realizzazione del Sistema di monitoraggio e valutazione di cui al comma 1, il MIM, il MUR e il MLPS, per quanto di competenza, si avvalgono dell’INDIRE, in conformità a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, della Legge 99/2022, nonché delle informazioni e dei dati presenti nella Sezione ITS Academy dell’ANIST e nella BDN di cui, rispettivamente, al comma 1 e 2 dell’articolo 12 della Legge 15 luglio 2022, n. 99.
Il SNMV acquisisce e tratta i dati esclusivamente in forma aggregata.
Nell’ambito del SNMV, INDIRE mette a disposizione del MIM:
a) un cruscotto digitale con una serie di indicatori, tra cui quelli specificati all’art. 4 del presente decreto, consultabile in tempo reale da parte del MIM, al fine di garantire il monitoraggio costante dell’attuazione della riforma degli ITS Academy prevista dal PNRR ed a regime il pieno governo del Sistema;
b) appositi dataset per la pubblicazione online sul catalogo degli open data al fine di favorire da parte della comunità scientifica, enti di ricerca e università, studi finalizzati al miglioramento continuo del Sistema ITS Academy;
c) periodici report di monitoraggio volti a verificare la sussistenza dei casi di revoca di accreditamento previsti all’articolo 13, comma 1, lettere c), g) e h) del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191.
Tutti i dati relativi al monitoraggio sono resi disponibili in tempo reale, garantendo al MIM l’accesso diretto e completo e l’interoperabilità con i propri sistemi informativi, anche ai fini delle verifiche sul raggiungimento di target e milestone del PNRR.
(Tavolo tecnico nazionale paritetico per il sostegno e il coordinamento delle attività di monitoraggio e di valutazione dei percorsi formativi di quinto e di sesto livello EQF degli ITS Academy)
Nell’ambito del SNMV concorre altresì il TTNP, istituito presso il MIM e composto da rappresentanti del MIM, del MUR, con particolare riferimento alle competenze previste dalla normativa vigente in ordine ai percorsi di sesto livello EQF, nonché dal MLPS, delle Regioni, delle Province autonome, dei comuni, province e città metropolitane.
Le attività del TTNP sono supportate sotto il profilo tecnico-scientifico da INDIRE e da Tecnostruttura.
Il Tavolo Tecnico è preposto allo svolgimento dei seguenti compiti:
a) valida il ranking nazionale unico dei percorsi formativi di quinto e sesto livello EQF degli ITS Academy al fine dello svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione;
b) formula proposte di intervento per superare eventuali criticità emerse in sede di monitoraggio qualitativo e quantitativo, nonché misure idonee a valorizzare gli elementi di eccellenza, anche al fine di assicurare la trasferibilità dei risultati;
c) approva e formalizza al MIM, al MUR, al MLPS, alle Regioni e alle Province autonome, all’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), all’Unione province italiane (UPI) e alle Fondazioni ITS Academy gli esiti del monitoraggio e della valutazione.
La valutazione con riguardo ai corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate viene conclusa al termine dell’anno solare successivo a quello del conseguimento del diploma. Entro il 30 maggio dell’anno successivo alla conclusione dei percorsi formativi di quinto e sesto livello EQF le Fondazioni ITS Academy validano i relativi dati nella BDN di cui al comma 2 dell’articolo 12 della Legge 15 luglio 2022, n. 99.
Le modalità e i tempi necessari per porre in essere i compiti di cui al comma 3 sono i seguenti:
a) entro il primo febbraio del secondo anno successivo alla conclusione dei percorsi formativi INDIRE rende disponibili al TTNP rispettivamente, il ranking unico nazionale dei percorsi formativi degli ITS Academy e i rapporti di monitoraggio e di performance;
b) entro il primo marzo, il TTNP approva gli esiti del monitoraggio e della valutazione;
c) entro il 15 aprile, il MIM ripartisce alle Regioni interessate, secondo quanto previsto nel decreto attuativo di cui all’articolo 11, comma 6, della legge n. 99/2022, le risorse nazionali destinate a titolo di quota premiale nonché alla realizzazione dei percorsi degli ITS Academy, alla dotazione di nuove sedi anche delle Fondazioni preesistenti e per il potenziamento dei laboratori e delle infrastrutture tecnologicamente avanzate, e al finanziamento delle borse di studio i tirocini formativi obbligatori;
d) entro il 30 giugno, le Regioni comunicano le risorse di cui alla lettera c) alle Fondazioni ITS Academy che abbiano ottenuto l’accreditamento ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 99/2022 e del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 191 del 4 ottobre 2023, e siano incluse nei piani territoriali regionali.
La costituzione di tale organismo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del MIM, del MLPS e del MUR.
(Indicatori del SNMV)
Il Sistema di monitoraggio e valutazione si realizza tenendo conto di:
a) indicatori per l’attuazione del monitoraggio nazionale del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;
b) indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS Academy comuni per il mantenimento dell’autorizzazione e per l’accesso al finanziamento del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore di cui all’articolo 11, comma 1, della legge n. 99/2022, e come previsto all’art. 11, commi 6 e 7;
Gli indicatori di cui al comma 1, lettera a), sono descritti nell’Allegato Tecnico al presente Decreto.
(attività di valutazione ed eventuali successivi adempimenti)
La valutazione dei percorsi formativi di quinto e sesto livello EQF è declinata nella seguente classificazione utile ai fini della predisposizione del ranking:
- percorsi premiati con un punteggio compreso tra 70-100;
- percorsi sufficienti con un punteggio compreso tra 60-70 (escluso);
- percorsi problematici con punteggio compreso tra 50- 60 (escluso);
- percorsi critici con un punteggio compreso tra 0-50 (escluso).
Gli indicatori di cui al comma 1, lettera b), si distinguono in indicatori dei percorsi formativi di quinto e sesto livello definiti, rispettivamente, con decreto del MIM adottato ai sensi dell’articolo 14, comma 6, della Legge 99/2022 e con decreto del MIM, di concerto con il MUR, adottato ai sensi dell’articolo 14, comma 6, della Legge 99/2022.
All’esito dell’approvazione delle attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi, a cura del Tavolo Tecnico Nazionale Paritetico per il sostegno e il coordinamento delle attività di monitoraggio e valutazione di cui al decreto attuativo dell’articolo 13, comma 1, della legge n. 99/2022, concernente il Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione, le Regioni svolgono le seguenti attività:
a) per quei percorsi la cui valutazione fa registrare un punteggio compreso tra 50-60 (escluso), prevedono azioni specifiche, anche integrando, qualora necessario, gli atti di programmazione regionale, in un’ottica di miglioramento progressivo;
b) per quei percorsi la cui valutazione fa registrare un punteggio compreso tra 0 -50 (escluso), le Regioni adottano gli atti necessari per limitare o escludere dai finanziamenti i corsi che per due cicli consecutivi conseguano un punteggio inferiore a 50.
Con riferimento alle attività di cui al comma 2, lettera a) e b) INDIRE redige una specifica relazione di monitoraggio.
(Clausola di salvaguardia)
La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e le Province autonome di Trento e Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell’ambito delle competenze attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
(Disposizioni temporali)
Il presente Decreto si applica per le attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS Academy effettuate a decorrere dai percorsi formativi terminati entro il 31 dicembre 2024.
(Disposizioni finanziarie)
All’attuazione di quanto previsto dal presente Decreto, si provvede, per quanto di competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, a valere sulla dotazione del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore, di cui all’articolo 11, commi 1 e 3, della Legge 99/2022, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 11, e, per quanto di competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono erogate annualmente con separato decreto del direttore generale competente in materia di istruzione tecnologica superiore.
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