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IRC: modificabilità in corso d’anno scolastico, chiarimenti normativi. Anief: "Un cambio di scelta a metà percorso comporterebbe ricadute negative"

"Paradossalmente, mentre le attività alternative all’IRC sono obbligatorie per l’intero anno scolastico, la scelta di frequentare..."


"Negli ultimi tempi, alcuni dirigenti scolastici hanno consentito ad alcune famiglie di modificare, durante l’anno scolastico, la scelta di non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC). Su questa prassi, alcuni Uffici Scolastici Regionali – tra cui quelli del Piemonte, del Lazio e della Sicilia – hanno ritenuto opportuno fare chiarezza, richiamando il quadro normativo vigente.


Cosa dice la legge

Secondo l’articolo 310 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 297/1994, in attuazione dell’articolo 9 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (legge n. 121/1985), la scelta di avvalersi o meno dell’IRC vale per l’intero corso di studi. Nei casi di iscrizione d’ufficio, tale scelta si intende automaticamente confermata per gli anni successivi, salvo diversa ed esplicita volontà dell’interessato, da comunicare entro il termine delle iscrizioni.

Le sentenze di alcuni Tribunali Amministrativi Regionali (Molise, Toscana e Lombardia) e del Consiglio di Stato (2010) rappresentano orientamenti giurisprudenziali rilevanti, ma non modificano né incidono sulla legge n. 121/1985 né sul DPR n. 175/2012, né possono derogare a un Trattato internazionale bilaterale tra due Stati, modificabile solo con il consenso di entrambe le parti, in realtà si sta agendo in maniera unilaterale.

Perché non è possibile cambiare la scelta:

La modifica della scelta in corso d’anno compromette il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), in quanto non consente di organizzare con certezza il servizio di IRC.

Paradossalmente, mentre le attività alternative all’IRC sono obbligatorie per l’intero anno scolastico, la scelta di frequentare l’IRC risulterebbe teoricamente modificabile in qualsiasi momento, con un effetto potenzialmente discriminatorio nei confronti di chi si avvale regolarmente dell’insegnamento della religione cattolica.


In particolare, verrebbe compromessa la partecipazione alle attività didattiche alternative all’IRC che, secondo la nota MEF del 2011, la normativa vigente e la giurisprudenza costituzionale (sentenza della Corte costituzionale n. 13/1991), costituiscono un insegnamento “obbligatorio e strutturato”, valido per l’intero anno scolastico. Un cambio di scelta a metà percorso comporterebbe ricadute negative sulla continuità didattica, sull’organizzazione scolastica e sulla tutela dei diritti delle famiglie e degli studenti".


di LA REDAZIONE




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