GPS 2026: chiarimenti MIM su certificazioni informatiche, servizi prestati senza titolo, titoli di specializzazione conseguiti all’estero, titoli CLIL e controlli sui punteggi. Tutte le Novità
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GPS 2026: il Ministero dell’Istruzione e del Merito fornisce utili chiarimenti ai fini di una corretta e uniforme valutazione di titoli e servizi...

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso apposita Nota, con riferimento alle procedure di aggiornamento e rinnovo delle GPS per il biennio 2026/2027 - 2027/2028, fornisce utili chiarimenti ai fini di una corretta e uniforme valutazione di titoli e servizi, intervenendo sull’applicazione dell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026.
Analizziamo, più nel dettaglio, alcuni degli aspetti più importanti sui quali il MIM è intervenuto concretamente.
Servizi prestati senza titolo
Il MIM precisa che:
il servizio prestato senza il possesso del titolo di accesso è valido ai fini della valutazione esclusivamente nel caso in cui il suddetto titolo sia in possesso dell’aspirante al momento della presentazione dell’istanza;
costituisce eccezione, stante la peculiarità della fattispecie, il servizio prestato su posto comune o di sostegno, nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia, dichiarato dagli studenti in Scienze della formazione primaria ai fini della valutazione come servizio specifico nella seconda fascia delle corrispondenti tipologie di posto. Si evidenzia che detto servizio non potrà essere valutato come servizio non specifico nelle altre classi di concorso/tipologie di posto.
Educazione motoria nella scuola primaria
I docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie di educazione motoria nella scuola primaria, che abbiano dichiarato al punto B.3 della Tabella 1 il possesso di un titolo che dà accesso alla classe di concorso A048, hanno diritto al relativo punteggio purché tale titolo non sia stato utilizzato come titolo di accesso alla procedura concorsuale ex DM 80/2023, attraverso la quale è stata conseguita l’abilitazione all’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria.
Al riguardo, al fine di agevolare le attività di verifica da parte di codesti uffici, è stato predisposto per ciascuna provincia un apposito file di supporto.
Il servizio prestato su posto di sostegno nella scuola primaria da docenti di Educazione motoria, sprovvisti di titolo di accesso ai posti comuni della scuola primaria, è considerato servizio prestato senza titolo e, pertanto, non è valutabile; ciò in quanto l’articolo 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevede espressamente che “il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria”.
Qualora gli Uffici verificassero l’iscrizione nella I fascia di sostegno per la scuola primaria da parte di docenti in possesso del titolo di specializzazione, ma non in possesso del titolo di accesso al corrispondente posto comune, segnaleranno il caso all’Università presso la quale è stata conseguita la specializzazione, in modo che quest’ultima proceda con l’adozione dei provvedimenti di competenza in merito alla legittimità dell’acquisizione del titolo.
Titoli di specializzazione conseguiti all’estero – scioglimento delle riserve
La comunicazione del conseguimento del titolo in Italia da parte dei docenti già inseriti con riserva in prima fascia – per il biennio 2024/2025-2025/2026 o nella fascia aggiuntiva relativa all’a.s. 2025/2026, in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all’estero – determinerà, per il biennio 2026/2027-2027/2028, lo scioglimento della riserva nel momento della comunicazione stessa e l’inserimento a pieno titolo in I fascia sulla base del titolo estero.
Alternativamente, qualora gli interessati – avendo chiesto l’iscrizione con riserva nella prima fascia per il biennio 2026/2027- 2027/2028 in attesa del conseguimento del titolo in Italia – comunichino l’avvenuto conseguimento alle condizioni previste dall’articolo 7, comma 4, lettera e) punto i), dell’ordinanza ministeriale e contestualmente optino per l’inserimento ex novo nelle graduatorie sulla base del nuovo titolo conseguito in Italia, verrà meno la precedente posizione con riserva.
Con riferimento ai percorsi di specializzazione di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legge n. 71 del 2024, coloro che, avendo rinunciato “a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno”, non conseguano il titolo previsto al termine dei percorsi stessi, saranno depennati dalla posizione con riserva.
Certificazioni linguistiche
Le certificazioni linguistiche valutabili con l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle relative a ogni tipologia di aspiranti sono quelle contenute nell’Allegato D1 all’ordinanza ministeriale, esclusivamente se conseguite nell’arco temporale in cui l’Ente era autorizzato al rilascio.
Pertanto sono valutabili anche le certificazioni linguistiche rilasciate da Enti attualmente non più autorizzati al rilascio dei titoli, qualora tali certificazioni siano state conseguite nell’arco temporale in cui l’Ente era autorizzato al rilascio. Al riguardo, fa fede la data di rilascio del certificato e non quella di superamento delle prove.
Titoli CLIL
Le nuove tabelle di valutazione esplicitano un principio già valido per i bienni precedenti, prevedendo che i titoli CLIL sono valutabili soltanto se rilasciati dalle università. Pertanto, si rende necessario verificare che i titoli CLIL presentati nei bienni precedenti e già valutati siano conformi a detta previsione.
In caso contrario, gli uffici procederanno a decurtare i punteggi precedentemente attribuiti.
Certificazioni informatiche
Le certificazioni informatiche già presentate e valutate mantengono il punteggio assegnato secondo le Tabelle allegate all’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, fino a un massimo di 2 punti. Qualora un aspirante già presente in GPS aggiorni la graduatoria con un nuovo insegnamento afferente alla medesima tabella, le certificazioni informatiche già presenti sull’insegnamento di precedente iscrizione potranno essere valutate anche sul nuovo insegnamento.
Analogamente, coloro che, precedentemente iscritti negli elenchi aggiuntivi per l’a.s. 2025/26 si iscrivono, per i medesimi insegnamenti, nella I fascia, mantengono i punteggi delle certificazioni informatiche dichiarate a suo tempo. Lo stesso principio si applica anche nel caso di passaggio di fascia. In ogni caso, la trasposizione dei punteggi avviene in automatico a cura del sistema informativo, senza necessità di alcun adempimento a carico degli uffici.
Con riguardo alle nuove certificazioni informatiche, è valutabile una sola certificazione per ciascun framework (una per DigComp 2.2 ed una per DigCompEdu).
Diploma EsaBac
Il diploma EsaBac non costituisce requisito di accesso alla classe di concorso BA02 (Conversazione in lingua straniera - Francese), in quanto, essendo stato conseguito in Italia, non soddisfa i requisiti previsti dal DPR 19/2016: “titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua madre, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado”.
Classi di concorso accorpate di cui al D.M. 255/2023
Il punteggio relativo alla “ulteriore abilitazione nella medesima classe di concorso” non è attribuibile all’altra classe di concorso oggetto di accorpamento qualora detta abilitazione sia stata conseguita, dopo l’entrata in vigore del D.M. 255/2023, a seguito della frequenza di un singolo percorso.
Durata del servizio oltre il termine di scadenza delle istanze
Gli aspiranti che alla data di scadenza delle istanze non hanno maturato l’intera annualità di servizio hanno avuto la possibilità di dichiarare la data di scadenza del contratto in essere all’atto della presentazione dell’istanza, da confermare entro il 2 luglio 2026.
È tuttavia possibile che taluni aspiranti con contratti di durata inferiore al termine delle lezioni, confidando in possibili proroghe, abbiano dichiarato una scadenza successiva rispetto a quella del contratto in essere. Detti servizi non potranno essere valutati.
SCARICA LA NOTA MIM (PDF)
di VALENTINA TROPEA



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