Ferie non godute dei docenti precari, la Cassazione chiarisce quando la scuola deve avvisare e quando scatta il pagamento
Natale, Pasqua e fine delle lezioni non seguono le stesse regole. Le sentenze del 2026 precisano gli obblighi delle scuole e i casi in cui il supplente può ottenere l'indennità sostitutiva.

Le ferie non godute continuano a essere al centro delle controversie tra docenti precari e amministrazione scolastica. Dopo le pronunce che hanno riconosciuto il diritto al pagamento delle giornate non fruite, la Corte di Cassazione è intervenuta per chiarire un aspetto decisivo: la scuola è sempre tenuta ad avvisare personalmente il supplente della possibilità di chiedere le ferie? La risposta cambia a seconda del periodo dell'anno scolastico. Con le sentenze n. 16525 e n. 16530 del 27 maggio 2026, la Suprema Corte ha distinto le sospensioni delle lezioni previste dal calendario regionale dai giorni compresi tra la conclusione delle attività didattiche e il 30 giugno.
Una precisazione importante, soprattutto per i docenti con contratto a tempo determinato che intendono verificare se abbiano diritto a ricevere un'indennità per le ferie non utilizzate.
Ferie a Natale e Pasqua, perché non serve un avviso individuale
Durante l'anno scolastico esistono periodi nei quali le lezioni vengono sospese, come le vacanze natalizie e pasquali. Si tratta di giornate già individuate dal calendario scolastico regionale, nelle quali la normativa consente ai docenti di fruire delle ferie.
Secondo l'interpretazione fornita dalla Cassazione nel 2026, per questi periodi non è necessario che il dirigente scolastico invii a ciascun supplente una comunicazione personale per informarlo della possibilità di utilizzare le ferie. Il calendario scolastico, insieme alla disciplina prevista dalla legge, assume dunque un ruolo determinante. La conseguenza riguarda anche il pagamento delle ferie residue. Per i supplenti interessati dalla pronuncia, il trattamento economico sostitutivo viene calcolato considerando la differenza tra le giornate spettanti e quelle di sospensione delle lezioni nelle quali era consentito fruirne.
Dalla fine delle lezioni al 30 giugno, cosa deve fare la scuola
La situazione cambia nel periodo che segue la conclusione delle lezioni.
In queste settimane i docenti possono essere impegnati in scrutini, esami e altre attività di valutazione. Non si tratta, quindi, di giornate nelle quali il lavoratore può necessariamente decidere in autonomia di assentarsi.
È proprio qui che assume rilievo l'obbligo informativo della scuola.
Il dirigente scolastico deve comunicare al docente la possibilità di fruire delle ferie, invitandolo a utilizzarle e avvertendolo delle conseguenze dell'eventuale mancata fruizione. In assenza di un'informazione adeguata e della concreta possibilità di godere delle ferie, la mancata presentazione della domanda non basta, da sola, a escludere il diritto all'indennità sostitutiva. Il riferimento al periodo dall'8 al 30 giugno, frequentemente utilizzato negli esempi, non deve però essere considerato una data identica per tutte le scuole: il criterio giuridico è quello che va dal termine effettivo delle lezioni al 30 giugno.
Quando le ferie non godute devono essere pagate
Le nuove precisazioni si inseriscono in un quadro giurisprudenziale che negli ultimi anni ha portato al riconoscimento di somme anche significative.
Avevamo già raccontato il caso di un docente al quale il Tribunale di Parma aveva riconosciuto 1.965,92 euro per ferie non godute. In quella vicenda era emersa l'importanza degli obblighi dell'amministrazione nei confronti del lavoratore.
Le pronunce del 2026 aggiungono però un elemento essenziale: non tutte le giornate devono essere valutate allo stesso modo. Per stabilire se sia dovuto un pagamento occorre esaminare il contratto, le ferie maturate, i periodi di sospensione delle lezioni e le eventuali comunicazioni ricevute dalla scuola.
Non esiste, quindi, un diritto automatico a ricevere denaro per ogni giornata non richiesta.
Cosa devono controllare i docenti supplenti
Per verificare la propria situazione, è utile ricostruire con attenzione le date di servizio, il numero di giorni di ferie maturati e le giornate di sospensione delle lezioni comprese nel contratto.
Particolare attenzione va riservata anche alle comunicazioni della scuola, soprattutto nel periodo successivo alla conclusione delle lezioni.
La distinzione introdotta dalla Cassazione riguarda inoltre le giornate di riposo previste dalla legge n. 937 del 1977, alle quali la Corte ha esteso il medesimo criterio. Il punto centrale è che il diritto alle ferie deve essere garantito, ma le modalità della loro fruizione e dell'eventuale pagamento dipendono dalle regole specifiche del settore scolastico.
di Katia Piemontese
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