Ferie non godute dei docenti precari, il Tribunale di Busto Arsizio condanna il MIM al pagamento dell’indennità sostitutiva e richiama i principi della Cassazione
- La Redazione

- 1 giorno fa
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Una supplente ottiene dal Tribunale di Busto Arsizio il riconoscimento dell’indennità sostitutiva per ferie e riposi non goduti. Nella sentenza vengono richiamati i principi della Cassazione sulla monetizzazione delle ferie dei docenti...

"Sulle ferie cancellate d’ufficio ai docenti precari con supplenza breve o al 30 giugno, la giurisprudenza ha più volte detto la sua, dando ragione ai ricorrenti: in particolare, secondo la sentenza della Cassazione n. 14268/2022 non c’è “perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
A ricordarlo è stato anche il giudice del lavoro del Tribunale di Busto Arsizio nel condannare il Ministero a risarcire una supplente, si legge nella sentenza, con “€ 2.974,80 a titolo di indennità sostitutiva per i giorni di ferie e per le giornate di riposo ex lege n. 937 del 1977 non goduti negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024”: il giudice del lavoro, quindi, ha conseguentemente condannato “il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della suddetta, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Il principio, ha continuato il giudice, “è stato ribadito con ordinanze n. 16715/2024 e n. 28587/2024. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “l’opposta interpretazione sostenuta dall’odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all’entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l’effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l’anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
“Il costante insegnamento del Supremo Collegio – continua il Tribunale lombardo - è stato anche recentemente ribadito: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 -deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. 11968/2025)”.
In definitiva, si legge ancora nella sentenza, “il datore di lavoro, quindi, è tenuto ad assicurarsi, in concreto, che il lavoratore assunto a tempo determinato sia informato del fatto che, se non fruisce delle ferie, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro (sent. Max Planck punto 42 e sent. Lancksebastian W. Kreuziger punto 52); l’onere di provare di aver fornito al lavoratore l’adeguata informazione grava sul datore di lavoro e solo quando è stato puntualmente assolto si determina la
perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva”.
Nella decisione del giudice di Busto Arsizio viene anche ricordato che “la Corte di Cassazione con le sentenze nn. 16525 e 16530 del 27 maggio 2026 in materia di monetizzazione delle ferie non godute dei docenti a tempo determinato, ha chiarito come le ferie del personale a tempo determinato maturino progressivamente, in proporzione al servizio prestato. Di conseguenza non possono essere considerate fruite o perse ferie non ancora maturate e la detrazione dei giorni di sospensione delle lezioni opera soltanto entro il limite delle ferie maturate al momento della sospensione.
L’interpretazione che considera automaticamente fruiti tutti i periodi di sospensione delle lezioni sarebbe incompatibile con la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (Direttiva 1999/70/CE), poiché determinerebbe una disciplina deteriore per i docenti precari rispetto a quelli di ruolo. Dai giorni complessivamente maturati vanno detratti solo i giorni di ferie effettivamente goduti e i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario regionale entro il limite delle ferie già
maturate e fruibili”.
“Restano invece monetizzabili i giorni che il docente non poteva ancora utilizzare perché non maturati. Le sospensioni deliberate autonomamente dalla scuola (ad esempio chiusure per elezioni o eventi locali) non sono equiparabili ai periodi previsti dal calendario scolastico regionale e, di conseguenza, non possono automaticamente ridurre le ferie monetizzabili, salva sempre la possibilità che venga inoltrato dal dirigente scolastico al docente un apposito invito a fruire delle ferie con l’avvertimento che la mancata richiesta comporterà la perdita dell’indennità sostitutiva. Le quattro giornate di riposo per festività soppresse seguono lo stesso regime delle ferie per cui devono essere aggiunte ai giorni di ferie”, conclude il tribunale lombardo".
di La Redazione
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