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Elenchi Regionali per il ruolo, parità di punteggio tra due candidati: chi ha la priorità? Ecco i titoli di preferenza grazie ai quali poter avanzare nella graduatoria. Tutte le preziose indicazioni

Come viene determinata la precedenza in caso di identico punteggio tra più candidati inseriti negli elenchi regionali per il ruolo?

Con riferimento agli elenchi regionali per il ruolo occorre chiarire un aspetto molto importante legato al loro funzionamento.

Più dettagliatamente ci si chiede come venga determinata la precedenza in caso di identico punteggio tra più candidati inseriti negli elenchi regionali.

Ecco allora alcuni importanti chiarimenti grazie ai quali poter fornire utili delucidazioni in materia.

A tal riguardo possiamo affermare che in caso di parità di punteggio si applicano i titoli di preferenza, secondo le regole previste per i concorsi pubblici.

Tali criteri di preferenza, già consolidati nella P.A., vengono utilizzati anche in ambito scolastico, come nelle GPS (ad esempio l'essere orfani di guerra o avere figli a carico).

Evidenziamo, inoltre, che l’età anagrafica rappresenta senz'altro uno dei criteri di preferenza ma tale elemento viene preso in considerazione solo in via residuale, cioè dopo l’applicazione degli altri titoli di preferenza previsti dalla normativa.

Quindi in caso di parità di punteggio la priorità non viene assegnata automaticamente in base all'età ma solo ed esclusivamente nel caso in cui non sia stato possibile determinarla utilizzando gli altri titoli di preferenza previsti dalla legge.


TITOLI DI PREFERENZA: ECCO L'ELENCO COMPLETO

Stante quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del DPR n. 487 del 9 maggio 1994, i titoli di preferenza sono i seguenti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;


2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;


3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;


4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;


5) gli orfani di guerra;


6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;


7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;


8) i feriti in combattimento;


9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;


10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;


11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;


12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;


13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;


14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;


15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;


16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;


17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;


18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;


19) gli invalidi ed i mutilati civili;


a20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;


b21) aver prestato, senza demerito, servizi alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni.


Caso 1 - Parità di punteggio

La numerazione dell’elenco soprastante non è casuale ma è ordinata gerarchicamente secondo il grado d'importanza riconosciuto dall’Amministrazione.

Per cui, a parità di punteggio, avanza nella posizione chi ha il titolo di preferenza più alto.

Se anche una persona possedesse i titoli dal 2 al 21, passerebbe avanti l’aspirante che possegga il titolo di preferenza n. 1. Si fa notare che il titolo n. 17 è differente dal titolo n. 21 poiché nel primo caso si è prestato lodevole servizio, per non meno di un anno, nella propria amministrazione, nel secondo in altre amministrazioni dello Stato.


Caso 2 - Parità di punteggio e contestuale parità di titoli di preferenza

Nel caso in cui gli aspiranti dovessero avere lo stesso punteggio e gli stessi titoli di preferenza allora scattano tre possibilità di vantaggio:

1) l’aspirante con figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

2) l’aspirante che ha prestato servizio senza demerito nelle amministrazioni pubbliche;

3) l’aspirante più giovane.




di VALENTINA TROPEA




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