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DOMANDA DI MOBILITÀ DOCENTI 2023 2024: QUALI SONO GLI ERRORI DA EVITARE

Il controllo della domanda inoltrata


I docenti hanno tempo fino alla giornata di domani, 21 marzo, per presentare o rivedere la domanda di mobilità 2023 2024.

La UIL SCUOLA RUA ha pubblicato un memorandum per revisionare la domanda già presentata o non ancora inoltrata.


Mobilità docenti a.s. 2023/24: ecco cos’è importante ricordare e quali sono gli errori da evitare al fine di avere una corretta valutazione della domanda di mobilità.


CONTROLLO DELLA DOMANDA INOLTRATA E SUCCESSIVE DATE DA CONSIDERARE

Una volta che la domanda di mobilità è stata inoltrata, bisognerà controllare che il pdf sia presente nella sez. “Archivio 2023” di Istanze online (in alto a sinistra). Bisogna altresì ricordarsi di controllare di tanto in tanto tale sez. perché successivamente al 21 marzo, ed entro il 2 maggio, la stessa domanda dovrà essere convalidata dall’Ufficio Scolastico e tale valutazione comparirà sempre in “Archivio 2023” (notifica della convalida/non convalida dell’intera domanda o per una parte di essa). I movimenti saranno pubblicati il 24 maggio 2023.

DICHIARAZIONE DEI SERVIZI

Tutto ciò che si è inserito nella sez. “anzianità di servizio” del modulo domanda online deve corrispondere a quanto dichiarato nell’allegato della dichiarazione dei servizi distinguendo gli anni di ruolo, di preruolo o svolti in altro ruolo (divisi per a.s.).

Per tutti gli ordini di scuola: il servizio svolto nelle piccole isole si conta due volte (la dizione “piccole isole” è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione delle due isole maggiori Sicilia e Sardegna). Tale servizio deve essere evidenziato nell’allegato dei servizi.

Per la scuola primaria: il servizio nelle scuole di montagna è raddoppiato ai sensi della Legge 01.03.1957 n. 90 in presenza dei seguenti requisiti: a) plessi scolastici ubicati in comuni considerati montani ai sensi della Legge 657/1957 (scuole pluriclassi con uno o due insegnanti poste nei comuni considerati sedi disagiate di montagna); b) scuole con unica pluriclasse e con non più di due insegnanti. Anche in questo caso tale servizio deve essere evidenziato nell’allegato dei servizi.

  • Posti di sostegno pre ruolo/ruolo/altro ruolo (il servizio si raddoppia)

  • Solo per i docenti che richiedono anche o solo posti di sostegno in possesso del titolo: oltre a riportare nelle apposite sezioni della dichiarazione dei servizi tutti gli anni di ruolo/pre ruolo/altro ruolo complessivamente svolti, devono indicare (nelle altre sezioni dedicate nella dichiarazione dei servizi) quali tra questi anni sono stati quelli svolti unicamente su sostegno in possesso del titolo;

  • senza tale precisazione nell’apposito allegato non si può procedere al “raddoppio” del punteggio per i posti di sostegno e l’Ufficio scolastico può non validare tale punteggio aggiuntivo.

  • ovviamente tali anni devono essere poi riportati nelle apposite caselle del modulo domanda online dedicate al servizio svolto esclusivamente sul sostegno.


  • Servizi di ruolo

  • nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso;

  • il servizio è valido se è stato prestato per almeno 180 gg. nell’a.s. di riferimento (non interrompono l’anzianità di servizio, a mo’ di esempio, i congedi parentali non retribuiti e il congedo biennale per assistenza al familiare con handicap grave, anche nei casi in cui non si sono raggiunti i 180 gg. di servizio nell’a.s. di riferimento).

  • il servizio di ruolo prestato come specialista/specializzato per l’insegnamento della lingua straniera è valutabile soltanto dall’a.s.1992/93 all’a.s.1997/98


  • Servizi di pre ruolo

  • i servizi devono essere autocertificati in maniera esatta e puntuale: bisogna specificare la data iniziale e finale dei singoli periodi di supplenza, nonché la denominazione dell’Istituzione scolastica di servizio;

  • il servizio è valutabile se è stato prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale;

  • il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato: a) fino al 31/08/2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie; b) nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali; c) nelle scuole secondarie pareggiate.


  • Continuità su scuola

  • la continuità su scuola deve essere indicata nell’apposita casella del modulo domanda online e corrispondere a quella indicata nell’apposito allegato (F);

  • gli anni devono essere almeno 3 ai fini di una iniziale valutazione del servizio svolto nella stessa scuola (l’a.s. in corso deve quindi essere almeno il quarto anno, che comunque si esclude dal punteggio);

  • nel computo degli anni prestati senza soluzione di continuità non deve essere conteggiato l’a.s. in corso, il primo anno di immissione in ruolo laddove prestato su sede provvisoria o quello prestato con la sola decorrenza giuridica della nomina (anche nei casi in cui c’è stato effettivo servizio con conferma in ruolo nella scuola di attuale titolarità).


  • Passaggio di cattedra/ruolo

  • il docente che ha inoltrato anche/solo la domanda di passaggio di cattedra e/o di ruolo deve obbligatoriamente indicare nelle autodichiarazioni di aver superato l’anno di prova (con l’indicazione precisa dell’a.s. e della scuola) e gli estremi dell’abilitazione/idoneità che permette il passaggio. In mancanza di una delle suddette dichiarazioni la domanda può essere annullata dall’Ufficio Scolastico;

  • la domanda di passaggio di ruolo può essere presentata per un solo ruolo e prevale rispetto ad eventuali domande di trasferimento e/o ai passaggi di cattedra presentate;

  • se si è presentata sia domanda di trasferimento che di passaggio di cattedra si segue l’ordine di priorità come indicato nella domanda (in caso contrario si dà priorità al passaggio di cattedra);

  • se si è presentata domanda di passaggio di cattedra verso più classi di concorso, si segue l’ordine di priorità delle classi di concorso richieste come indicato nella domanda.


TITOLI CULTURALI

Per ogni titolo culturale eventualmente indicato nell’apposita sezione del modulo domanda online bisognerà riportarne nelle autodichiarazioni la data del conseguimento, la durata e, in caso di corsi di perfezionamento/master, il numero delle ore e i crediti.

Nel caso dei master o dei diplomi di specializzazione è indispensabile indicare il tipo di laurea precedentemente conseguita, la facoltà universitaria e la data di conseguimento della stessa.

  • Concorso ordinario: è necessario indicare il decreto/legge che l’ha indetto con l’anno di riferimento, l’ordine/grado di scuola, la classe di concorso/tipologia di posto, la Regione in cui si è svolto.

  • Lauree triennali o vecchio ordinamento/specialistiche:sono valutabili esclusivamente se titoli aggiuntivi a quello di accesso.

  • Posti di lingua: il docente che chiede anche/solo i posti di lingua inglese deve indicare il superamento dell’apposita prova di lingua inglese nel concorso sostenuto o in SFP ecc..

  • Posti di sostegno: se si richiedono anche o solo posti di sostegno è necessario indicare precisamente gli estremi del titolo conseguito (anno…università ecc.) e l’ordine di scuola in cui questo è spendibile.

  • Esami di Stato II grado come Commissario/Presidente: la valutazione può avvenire solo per gli esami eventualmente svolti tra gli aa.ss. 98/99 - 00/01 (max 3 anni e max 3 pp.). I precedenti o successivi anni non sono valutabili.

  • Corsi di perfezionamento/master conseguiti dall’a.s. 2005/06 ad oggi: per essere valutati devono aver avuto durata annuale, almeno 1500 ore e 60 CFU. Senza tali indicazioni non c’è attribuzione del punteggio.


ESIGENZE DI FAMIGLIA

È importante che nelle autodichiarazioni si evinca chiaramente il rapporto di parentela (es. estremi del coniuge) e nel solo caso del ricongiungimento è obbligatorio indicare che la residenza del coniuge sia anteriore ad almeno 3 mesi rispetto alla pubblicazione della O.M.. È possibile chiedere ricongiungimento al genitore o al figlio esclusivamente nei casi di docente non coniugato/separato.


PRECEDENZE

Per alcune delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI non bastano le sole autodichiarazioni. Per le precedenze previste per i portatori di handicap/invalidità o per chi assiste un familiare disabile, per esempio, bisogna allegare online (o inviare con pec all’ATP della provincia di titolarità) anche tutte le certificazioni sanitarie previste. In tal senso è importante leggere interamente l’art. dedicato nella O.M. Es. La condizione di handicap in situazione di gravità deve essere documentata con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle specifiche commissioni mediche delle ASL; per i soggetti bisognosi di cure continuative per grave patologia nelle certificazioni rilasciate dalle competenti ASL deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata. La precedenza per assistere il genitore vale solo nei trasferimenti provinciali. Quella per art. 21 legge 104/92 o per disabilità grave personale vale solo per e nella provincia di residenza del docente.


PREFERENZE

Il sistema valuterà le preferenze nell’ordine in cui sono state inserite (dalla n. 1 alla n. 15). Se, per esempio, nella stessa domanda di trasferimento/passaggio si indicano preferenze relative alla propria provincia di titolarità e anche ad altre province, il sistema analizzerà le preferenze nell’ordine in cui sono inserite (es. se il docente vuole dare priorità al trasferimento per altra provincia dovrà inserire per prima le preferenze interprovinciali e successivamente quelle provinciali).


Precedenze e preferenze

  • Rientro nella scuola di ex titolarità: per fruire di questa precedenza è obbligatorio riportare nella sezione precedenze la scuola di ex titolarità, con l’indicazione della tipologia di posto in cui si è perso il posto, e indicare tale scuola come prima preferenza nell’ordine di domanda. In questa fase di richiesta di rientro non è obbligatorio invece indicare l’intero codice del comune di ex titolarità qualora dopo tale scuola si volessero indicare anche altre preferenze non relative a quel comune.

  • Disabilità personale/cure continuative: per le precedenze artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92 e personale che ha bisogno di particolari cure continuative si possono indicare come prime preferenze anche solo una o più scuole (con codice puntuale) del comune di riferimento. L’espressione del codice sintetico dell’intero comune o distretto sub comunale di riferimento è obbligatoria solo se successivamente alla/e singola/e scuola/e si indicano preferenze relative ad altri comuni.

  • Assistenza figli, tutela legale, coniuge e genitori/legge 100/mandato amministrativo: per le precedenze di assistenza, legge 100 coniuge militare e mandato amministrativo è invece sempre obbligatorio indicare l’intero codice del comune o distretto sub comunale di assistenza, trasferimento coniuge militare o dove si svolge il mandato. Per cui, anche in questi casi è possibile indicare come prima preferenza una o più scuole (con codice puntuale) del comune di riferimento, ma è poi necessario inserire l’intero codice comune o distretto sub comunale di riferimento anche nei casi in cui successivamente alla/e singola/e scuola/e non si indicano preferenze relative ad altri comuni.


VINCOLI TRIENNALI

Movimenti all’interno della provincia di titolarità

Non è possibile chiedere il trasferimento e/o il passaggio per un triennio:

  • se si ottiene un qualsiasi movimento in una scuola del proprio comune di titolarità oppure in una scuola di diverso comune attraverso l’espressione del codice puntuale di scuola (es. IS Fermi);

  • se si ottiene un qualsiasi movimento in una scuola del proprio comune di titolarità attraverso l’espressione del codice sintetico “COMUNE” o “DISTRETTO SUB COMUNALE” o del codice sintetico “DISTRETTO” che comprende il proprio comune di titolarità.


Movimenti in altra provincia

Non è possibile chiedere il trasferimento e/o il passaggio per un triennio:

  • se si ottiene un qualsiasi movimento in una scuola di altra provincia, sia se indicata puntualmente, sia se ottenuta attraverso il codice sintetico comune, distretto o provincia.


Mobilita23-Memorandum-Federazione-UIL-Scuola-Rua-OS (1)
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di VALENTINA ZIN


contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it


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