Docenti precari e supplenti brevi: tribunale di Paola riconosce a un’insegnante il diritto alla Carta Docente e risarcimento di 2.500 euro più interessi
- La Redazione

- 24 feb
- Tempo di lettura: 6 min
Aggiornamento: 26 feb
Il tribunale della provincia di Cosenza conferma che anche i docenti con contratto a tempo determinato, inclusi i supplenti brevi, hanno diritto alla Carta Docente. La docente, difesa dai legali Anief, riceverà 2.500 euro più interessi...

“Condanna, per l’effetto, il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, all’attribuzione in favore della parte ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (cinque annualità pari ad € 2.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”.
Si conclude in questo modo, con il risarcimento di una insegnante precaria che ha presentato ricorso attraverso i legali Anief, l’ennesima vicenda giudiziaria venutasi a creare a seguito del mancato pagamento della carta annuale per la formazione dei docenti: anche secondo il giudice del lavoro del tribunale di Paola, in provincia di Cosenza, non vi sono dubbi sulla discriminazione che l’amministrazione ha messo in atto escludendo il docente dall’accesso alla Carta e quindi costringendolo a pagare a sue spese l’aggiornamento professionale.
Il giudice del lavoro ha ricordato che “il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3,35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi, sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”.
Quindi, lo stesso tribunale di Paola ha fatto presente, sempre nella sentenza del ricorso presentato dalla docente difesa dai legali Anief, che “recentemente della questione è stata investita la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che "(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti".
Inoltre, il giudice del lavoro ha ricordato che “la Corte di Cassazione, con la nota sentenza della Suprema Corte n. 31149/2019, ha affermato che: "In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
“Secondo i principi affermati dalla Suprema Corte – ha aggiunto il tribunale della provincia di Cosenza - occorre verificare che non vi siano in concreto ragioni che giustifichino la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, come ad esempio, lo svolgimento di compiti e mansioni non del tutto assimilabili a quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato. Nel caso di specie, nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato”.
“A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d. precari – ha continuato il giudice di Paola - possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale
docente, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro”.
Nella sentenza è stata rammentata “la recentissima decisione della Corte di Cassazione del 4-27.10.2023”, che “ha enunciato” una serie di “principi di diritto”, il prima dei quali prevede che “la Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015” spetti “ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.
Infine, il tribunale del lavoro ha spiegato che tale orientamento, sulla necessità di assegnare la card ai soli precari con supplenza annuale, è stato di recente superato “dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, X Sezione, del3 luglio 2025, causa C-268/24, che ha affrontato specificamente la questione del diritto alla carta elettronica in capo ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze brevi”. Pertanto, ha continuato la Corte Ue “le funzioni dei docenti non di ruolo, svolte nell'ambito delle loro supplenze di breve durata, appaiono, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo”.
Tale comparabilità non può essere messa in discussione dal solo fatto che i docenti che effettuano supplenze brevi non svolgano le cosiddette "attività di carattere collegiale" nel periodo estivo compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto, attività che peraltro non sono svolte nemmeno dai docenti non di ruolo che effettuano supplenze annuali fino al 30 giugno, pur avendo questi ultimi diritto alla carta elettronica secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione”. Per cui “appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”.
“Il tribunale del lavoro di Paola ha ribadito la linea sulla Carta del docente da intendere come diritto per tutto il personale docente, precari compresi, già espresso dalla Corte di Cassazione, dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia Europea: di nuovo, c’è l’apertura anche ai supplenti con contratti sottoscritti per brevi periodi. È bene, quindi, che tutti coloro che negli ultimi cinque anni abbiano svolto servizio come insegnante supplente presentino ricorso gratuito i legali Anief: avranno la possibilità concreta di recuperare fino a 2.500 euro, più i dovuti interessi maturati. L’importante è che non si superino cinque anni dalla stipula del primo contratto di lavoro stipulato”.
LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI PAOLA
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie la domanda per quanto di ragione e per l’effetto dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente" e, quindi, del relativo bonus di € 500 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
2) condanna, per l’effetto, il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro
tempore, all’attribuzione in favore della parte ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (cinque annualità pari ad € 2.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna il resistente Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.030,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
di LA REDAZIONE
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