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Docenti neoassunti, chi entra in ruolo con la riserva della Legge 68 può cambiare subito scuola? Ecco cosa succede durante l'anno di prova

Molti aspiranti docenti si chiedono se, dopo l'immissione in ruolo con la riserva prevista dalla Legge 68/1999, sia possibile ottenere subito una sede diversa. Simone Craparo chiarisce quando l'anno di prova deve essere svolto nella scuola assegnata e quali eccezioni prevede la normativa.

Tra i dubbi che accompagnano le prossime immissioni in ruolo ce n'è uno che interessa molti aspiranti docenti beneficiari della riserva prevista dalla Legge 68/1999: dopo la nomina è possibile chiedere subito una sede diversa oppure l'anno di formazione e prova deve essere svolto nella scuola assegnata?


A fare chiarezza è Simone Craparo, dirigente nazionale della Gilda degli Insegnanti, rispondendo al quesito di una docente con un figlio piccolo, beneficiaria della riserva della Legge 68 e titolare anche dei benefici previsti dalla Legge 104.

L'anno di prova si svolge nella scuola assegnata

Per le ordinarie immissioni in ruolo la regola è chiara: il docente dovrà svolgere l'anno di formazione e prova nella scuola assegnata al momento della nomina.


«Chi entra come riservista della Legge 68 dovrà svolgere l'anno di prova nella scuola in cui è stato assegnato», chiarisce Craparo.

Ciò significa che, una volta presa servizio, non è possibile ottenere immediatamente una diversa sede soltanto perché si beneficia della riserva prevista dalla Legge 68/1999.

Quando l'anno di prova può essere rinviato

Esistono però situazioni nelle quali il percorso può essere differito.

«Si può rinviare l'anno di prova ricorrendo, ad esempio, all'aspettativa o al congedo parentale», osserva il dirigente della Gilda.


Nel frattempo, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla normativa, il docente potrà presentare domanda di mobilità o di assegnazione provvisoria.

«Se ottiene una sede più vicina, potrà svolgere lì l'anno di prova nell'anno scolastico successivo», precisa Craparo.

GPS sostegno, mini call veloce e concorsi PNRR: le regole cambiano

Diversa è la situazione per chi viene assunto attraverso procedure particolari di reclutamento.


Per i docenti destinatari di un incarico dalla prima fascia GPS sostegno o tramite mini call veloce, infatti, l'anno di formazione e prova dovrà essere svolto nella scuola in cui è stato sottoscritto il contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.

Lo stesso principio interessa anche i vincitori e gli idonei dei concorsi PNRR assunti senza abilitazione.

«Nel primo anno hanno un contratto a tempo determinato e devono prima conseguire l'abilitazione. Solo successivamente potranno eventualmente chiedere l'assegnazione provvisoria; se non la ottengono, svolgeranno l'anno di prova nella scuola in cui sarà stipulato il contratto a tempo indeterminato», conclude Craparo.

di La Redazione



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