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CONVERTITO IN LEGGE IL DL 1/22: LE MISURE PER IL MONDO DELLA SCUOLA


La legge n. 18 del 4 marzo 2022, di conversione del decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” entra in vigore oggi con delle modifiche che riguardano il mondo della scuola.


Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo


Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positivita' all'infezione da

SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:


  1. Nelle scuole primarie:


1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite

autocertificazione;



2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attivita' didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da

parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.



  1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado:


1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo

alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, e' fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite

autocertificazione;



2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al

decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività

didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.


di VALENTINA ZIN

contatti: redazione@ascuolaoggi.it - info@ascuolaoggi.it


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