Concorso Docenti PNRR 3, GRADUATORIE DI MERITO REGIONALI: VALIDITÁ TRIENNALE? Come vengono integrate con i CANDIDATI IDONEI? Quando si decade dalle stesse? Ecco tutte le indicazioni utili in materia
- La Redazione

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Concorso Docenti PNRR 3, GRADUATORIE DI MERITO REGIONALI: la commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle...

Un aspetto molto importante sul quale soffermarsi in merito al Concorso Docenti PNRR 3 è quello relativo alle Graduatorie di merito regionali.
Si ricordi che la commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto.
La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prove scritte ed orali e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste.
La graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.
La graduatoria è integrata per un triennio, a decorrere dall’anno della relativa pubblicazione, con l’inserimento dei candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate.
Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR, nonché secondo le modalità previste dall’articolo 35, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Per le tipologie di posto per le quali è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
Le graduatorie di merito hanno validità triennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.
di VALENTINA TROPEA
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