I collaboratori scolastici possono in qualche modo fare carriera con beneficio economico.
Come previsto dall’art. 7 del CCNL del 7 dicembre 2005, per i collaboratori scolastici (area A della tabella C allegata al CCNL 2006 – 2009) dopo aver frequentato e superato un corso di formazione finalizzato all’assunzione di ulteriori prestazioni e responsabilità.
Sarà riconosciuto un beneficio economico, pari a € 600,00 annui corrisposto in 13 mensilità con Cedolino Unico, direttamente in busta paga, con relativo trattamento retributivo, utile al trattamento di fine rapporto (TFS e TFR).
Le mansioni aggiuntive attribuite al CS titolare della prima posizione economica, andranno a sommarsi con quelle previste nel suddetto profilo, come previsto dal CCNL.
L’art. 4 dell’Accordo Nazionale del 2008 stabilisce che le competenze da attribuire al personale beneficiario della posizione economica vanno determinate in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica, tra dirigente scolastico e parti sindacali.
Esempio di incarichi aggiuntivi:
l’assistenza di base e la cura materiale degli alunni disabili
primo soccorso
piccola manutenzione di beni mobili
cura del verde nei locali di stretta pertinenza della scuola
In caso di inidoneità parziale al lavoro, l’accordo nazionale del 25 ottobre 2018 prevede, con apposita certificazione della Commissione medica di verifica o del medico competente nominato dalla scuola, l’affidamento delle mansioni congrue rispetto alle sue possibilità accertate, secondo criteri e modalità definiti dalla contrattazione integrativa a livello di singola scuola, anche se il lavoratore risulti titolare della posizione economica, senza far decadere il beneficio economico.
Nel caso di inidoneità assoluta e permanente, il lavoratore impossibilitato ad assumere ulteriori funzioni individuate all’interno del profilo contrattuale di collaboratore scolastico, potrebbe essere soggetto alla risoluzione del contratto di lavoro.
Il CS titolare della prima posizione economica, risulta incompatibile con l’accesso al fondo destinato agli incarichi specifici (MOF), come previsto dall’accordo nazionale del 20 ottobre 2008.
Art.47, comma 1, lett. B, del CCNL 2006-2007 prevede che siano attribuibili incarichi specifici, nei limiti delle disponibilità dimostrate dal personale e nell’ambito dei profili professionali presenti a scuola, per “lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa”.